DSA: AGCOM nominata “Digital Services Coordinator”

DSA: AGCOM nominata “Digital Services Coordinator”
Con il decreto-legge 123/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.216 del 15 settembre 2023, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato è stata ufficialmente designata come coordinatore dei servizi digitali, in attuazione di quanto previsto dal testo del DSA (Digital Service Act).

Il Contesto

In considerazione di quanto previsto dall’art. 49 comma 2, del Regolamento UE 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (“DSA” o “Regolamento”), gli Stati membri sono chiamati a designare una o più autorità competenti incaricate della vigilanza dei fornitori di servizi intermediari e dell'esecuzione del Regolamento (“Coordinatore dei servizi digitali” o “Coordinatore/i”).

Il Coordinatore è responsabile di tutte le questioni relative alla vigilanza e all'applicazione delle previsioni del DSA in tale Stato membro, a meno che lo Stato membro interessato non abbia assegnato determinati compiti o settori specifici ad altre autorità competenti.

In particolare, il Coordinatore è comunque responsabile di garantire il coordinamento a livello nazionale in relazione a tali questioni e ove necessario per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del Regolamento, il Coordinatore dispone di importanti poteri di indagine e di esecuzione in merito alla condotta dei fornitori di servizi intermediari che ricadono nella competenza del loro Stato membro.

La designazione di AGCOM

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, in data 15 settembre 2023, del decreto-legge 123/2023, in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione, l’Italia ha ufficialmente designato AGCOM come Coordinatore ai sensi DSA, fissando, inoltre, le relative sanzioni per le violazioni al Regolamento.

Come specificato dal testo del Decreto Legge, la designazione di Agcom avviene al fine di garantire l’effettività dei diritti e l’efficacia degli obblighi stabiliti dal Regolamento, nonché la relativa vigilanza e il conseguimento degli obiettivi previsti, anche con riguardo alla protezione dei minori in relazione ai contenuti pornografici disponibili on line, nonché agli altri contenuti illegali o comunque vietati, veicolati da piattaforme on line o altri gestori di servizi intermediari, e contribuire alla definizione di un ambiente digitale sicuro, ai sensi dell’articolo 49, comma 2, del Regolamento.

Dovere di collaborazione tra Coordinatori ed Autorità competenti

Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi Coordinatori svolgano i loro compiti a norma del presente regolamento in modo imparziale, trasparente e tempestivo

Per le finalità menzionate precedentemente, i Coordinatori cooperano tra loro, con le altre autorità nazionali competenti, con il comitato e con la Commissione UE, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di prevedere meccanismi di cooperazione e scambi regolari di opinioni tra il Coordinatore e altre autorità nazionali, ove opportuno per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Tuttavia, il testo del Regolamento specifica che nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio dei loro poteri in conformità del DSA, i Coordinatori agiscono in piena indipendenza, senza subire alcuna influenza esterna, diretta o indiretta.

Le sanzioni previste

AGCOM, nell'esercizio dei poteri di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del Regolamento, applica sanzioni amministrative pecuniarie fino ad un massimo del 6% del fatturato annuo mondiale nell'esercizio finanziario precedente alla comunicazione di avvio del procedimento al prestatore di un servizio intermediario rientrante nella propria sfera di competenza, anche nella sua qualità di Coordinatore, ai sensi del diritto nazionale ed europeo applicabile alla fattispecie di illecito.

In caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, di mancata risposta o rettifica di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti e di inosservanza dell'obbligo di sottoporsi a un’ispezione, il Coordinatore, applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un massimo dell'1% del fatturato mondiale realizzato nell'esercizio finanziario precedente dal fornitore di un servizio intermediario. L'importo massimo giornaliero delle penalità di mora che l’Autorità può applicare è pari al 5% del fatturato giornaliero medio mondiale del fornitore di un servizio intermediario interessato realizzato nell'esercizio finanziario precedente, calcolato a decorrere dalla data specificata nella decisione in questione.

Nell'applicazione della sanzione il Coordinatore tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate, nonché' della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

Avv. Gianmarco Rizzo

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