Disdetta del contratto collettivo aziendale senza predeterminati termini di efficacia

Disdetta del contratto collettivo aziendale senza predeterminati termini di efficacia
La Corte di Cassazione con sentenza dell’11 maggio 2022 n. 14961 afferma che il datore di lavoro può liberamente recedere da un contratto collettivo aziendale che non abbia un predeterminato termine di efficacia.

Alcuni lavoratori adivano il Tribunale di Ancona per ottenere il trattamento economico previsto da un contratto collettivo aziendale disdettato da una azienda.

La sentenza di primo grado che rigettava il ricorso veniva confermata in sede di appello dalla locale Corte distrettuale.

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 14961 dell’11 maggio 2022 a sua volta respingeva il ricorso dei lavoratori ribadendo il proprio orientamento per il quale qualora il contratto collettivo non abbia un predeterminato termine di efficacia, non può vincolare per sempre tutte le parti contraenti, perché finirebbe in tal caso per vanificarsi la causa e la funzione sociale della contrattazione collettiva, la cui disciplina, da sempre modellata su termini temporali non eccessivamente dilatati, deve parametrarsi su una realtà socio economica in continua evoluzione, sicché a tale contrattazione va estesa la regola, di generale applicazione nei negozi privati, secondo cui il recesso unilaterale rappresenta una causa estintiva ordinaria di qualsiasi rapporto di durata a tempo indeterminato, che risponde all'esigenza di evitare - nel rispetto dei criteri di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto - la perpetuità del vincolo obbligatorio.

In applicazione di tale principio la Corte ha ribadito che in caso di disdetta del contratto, i diritti dei lavoratori, derivanti dalla pregressa disciplina più favorevole, sono intangibili solo in quanto siano già entrati nel patrimonio del lavoratore quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita, e non anche quando vengano in rilievo delle mere aspettative sorte alla stregua della precedente più favorevole regolamentazione.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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