Non integra violazione del diritto di precedenza ai sensi dell’art. 24, comma1, d.lgs. 81/2015 sia la prosecuzione del rapporto di lavoro dell’apprendista al termine del periodo di formazione, sia la nuova assunzione di un apprendista nella misura in cui il lavoratore a termine risulti già formato per la qualifica finale oggetto del contratto di apprendistato
Con interpello n. 2 del 9 agosto 2017 il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali ha risposto ad un quesito posto dalla Confcommercio relativo alla corretta interpretazione dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2015, concernente la disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori a termine in caso di assunzioni a tempo indeterminato.
Al riguardo si precisa che la disposizione sopra richiamata prevede quanto segue: “salvo diversa disposizione dei contratti collettivi, il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”
Nel quesito l’istante chiedeva, in particolare, se, ai sensi della citata disposizione normativa, possano o meno costituire violazione del predetto diritto di precedenza di un lavoratore a tempo determinato:
- sia l’ipotesi di prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo formativo del contratto di apprendistato stipulato con un lavoratore già in forza presso la stessa azienda;
- sia la nuova assunzione, con contratto di apprendistato, di un altro lavoratore.
Il Ministero in primo luogo ha chiarito che l’apprendistato si configura come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, connotato dall’obbligo - posto in capo al datore di lavoro - di impartire la formazione all’apprendista al fine di consentire a quest’ultimo di acquisire le competenze necessarie all’inserimento nel mondo del lavoro e una propria qualificazione professionale, attraverso una puntuale declinazione di tali obiettivi nell’ambito del piano formativo individuale.
Tenuto conto che l’apprendistato viene qualificato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015), appare corretto ritenere che anche le assunzioni con tale tipologia contrattuale possano rientrare nell’ambito di quelle contemplate nell’art. 24.
In ragione di quanto sopra, precisa il Ministero, in relazione al primo quesito prospettato dall’istante va esclusa la violazione dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 81/2015 atteso che ai fini dell’esercizio del diritto di precedenza rileva il momento dell’assunzione dell’apprendista, che si realizza con l’attivazione del contratto di apprendistato e non con la successiva fase di naturale prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.
Per quanto invece attiene al secondo quesito sottoposto a questo Ministero, una nuova assunzione con contratto di apprendistato andrà comunque considerata in relazione al diritto di precedenza vantato dal lavoratore a tempo determinato.
In particolare, precisa il Ministero, che non ricorre la violazione del diritto di precedenza qualora il lavoratore risulti già qualificato per la mansione oggetto del contratto di apprendistato in virtù dei pregressi rapporti di lavoro a tempo determinato.
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