La Corte di cassazione, con ordinanza del 26.12.2025, n. 34217, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in ordine alla portata applicativa dell’art. 64-ter, commi 1 e 3, disp. att. cod. proc. pen.
La decisione riguarda la vicenda di un avvocato e Direttore scientifico di una nota università che, una volta ottenuto dal G.I.P. del Tribunale di Bari il decreto archiviazione di un procedimento che lo aveva visto coinvolto, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., aveva ottenuto l'annotazione prevista dal comma 3 di detto articolo e inviato a Google una richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione di tutti gli URL riguardanti la vicenda che lo riguardava.
A fronte della mancata adesione del motore di ricerca, il ricorrente proponeva dapprima reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ne dichiarava l’infondatezza, e, successivamente, al Tribunale di Napoli, che, con sentenza del 24 settembre 2024, n. 8080, respingeva la domanda.
L'art. 64-ter disp. att. cod. proc. pen., rubricato "Diritto all'oblio degli imputati e delle persone sottoposte alle indagini" dispone: "1. La persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l'indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”. 2 Nel caso di richiesta volta a precludere l'indicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione: "Ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, è preclusa l'indicizzazione del presente provvedimento rispetto a ricerche condotte sulla rete internet a partire dal nominativo dell'istante.". 3. Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione, recante sempre l'indicazione degli estremi del presente articolo: "Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell'istante".
La decisione cui è stata chiamata la Corte di Cassazione postula l'interpretazione proprio del comma 3 dell'articolo suddetto: in particolare, si trattava di stabilire se, una volta apposta sul decreto di archiviazione il provvedimento di cui alla suddetta norma, lo stesso, come sostenuto dal ricorrente, imponesse automaticamente al gestore dei motori di ricerca di provvedere alla deindicizzazione, senza alcun bilanciamento ulteriore di interessi, oppure se, come sostenuto dai controricorrenti, persistesse la necessità di effettuare un tale bilanciamento tra il diritto dell'istante e l'interesse pubblico.
Ad avviso della Corte, la norma non presenta un carattere realmente innovativo. Invero, secondo la giurisprudenza e la prassi costante del Garante, l'esito favorevole del procedimento penale già assurge a parametro rilevante da considerare ai fini della decisone dell'istanza di deindicizzazione. Essa, poi, limita la tutela agli esiti positivi del procedimento penale (sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione), laddove, invece, il diritto all'oblio - almeno nella forma della deindicizzazione - è già riconosciuto anche all'interessato che, seppur condannato, beneficia della non menzione della sentenza di condanna, come anche alle persone condannate, che abbiano scontato la loro pena, a condizione che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo dalla commissione del reato. Né può ragionevolmente negarsi il diritto all'oblio anche a coloro che, seppur mai formalmente indagati e/o imputati, sono stati comunque associati a soggetti coinvolti in un procedimento penale, così da divenire destinatari di un danno connesso al permanere, all'interno della rete internet, di notizie soggettivamente lesive, pur disancorate da qualsivoglia provvedimento liberatorio (proprio in quanto, come detto, mai ufficialmente interessati dal procedimento penale).
In definitiva, l'annotazione della deindicizzazione prevista dall'art. 64-ter, comma 3, disp. att. cod. proc. pen. non determina una presunzione assoluta di fondatezza dell'istanza così da precludere al destinatario di quella misura qualsiasi potere valutativo.
Ne consegue che i medesimi soggetti che già prima si occupavano di vagliare le corrispondenti domande sono destinate ad operare nello stesso modo anche nel vigore del nuovo assetto prescrittivo, bilanciando nel concreto la tutela da apprestare al soggetto interessato all'oblio e i diritti all'informazione, di cronaca e connessi.
In altri termini, "quando un dato viene inserito legittimamente nel web, esso legittimamente vi permane, fino a che le ragioni che ne hanno giustificato la pubblicazione restano attuali; solo quando quelle ragioni presentano un grado di obsolescenza tale che la finalità della raccolta viene meno, sarà possibile domandare l'oscuramento o il suo congelamento".
In quest'ottica, allora, del tutto correttamente il giudice di merito avrebbe proceduto ad operare il bilanciamento tra il diritto all'oblio come invocato dal ricorrente ed i parametri di cui all'art. 17, lett. a), del GD.P.R. (richiamato dal rinvio integrale a detta disposizione rinvenibile nell'art. 64-ter), chiaramente facendo riferimento, tra questi ultimi, alla persistente attualità della notizia (stante il brevissimo tempo intercorso dalla conclusione della vicenda giudiziaria in cui era rimasto coinvolto l'odierno ricorrente) ed all'interesse pubblico alla conoscenza (trattandosi di un soggetto che, per l'attività esercitata, riveste un ruolo nella vita pubblica).