Diritto all’esibizione della documentazione bancaria in corso di causa

Diritto all’esibizione della documentazione bancaria in corso di causa

Avv. Daniele Franzini

Il diritto del titolare di un rapporto bancario di ottenere copia della documentazione bancaria non può essere limitato nemmeno da un eventuale azione giudiziale promossa dal correntista nei confronti dell’istituto di credito.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Sez. VI civile, con la sentenza n. 6975 del 11.3.2020.

Nel caso sottoposto all’esame della Corte, i ricorrenti hanno chiesto la revisione della sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rilevato che “la richiesta ex art. 119 TUB” era stata spedita dagli attori “senza attendere il termine di legge di gg. 60 (recte: 90) per la esibizione della documentazione bancaria”. Gli attori, secondo il Tribunale, avevano proposto l’azione giudiziale “nella colpevole ignoranza dei dati contrattuali, non ancora forniti dalla banca” e avevano, di conseguenza, cercato “di supplire al vuoto probatorio con richiesta di esibizione e CTU”.

Pertanto, il Tribunale aveva reputato “inammissibile l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. in assenza del positivo espletamento dell’intera procedura ex art. 119 TUB”.

Secondo i ricorrenti in Cassazione, “costituisce violazione e/o errata interpretazione della legge considerare, nei giudizi avverso le banche, la richiesta inviata ante causam ex art. 119, quale condizione imprescindibile per l’ammissione delle successive ed eventuali richieste istruttorie”.

La Suprema Corte, nel ritenere fondato il predetto motivo di impugnazione, ha ribadito un orientamento già consolidato secondo cui “la norma dell’art. 119, comma 4, TUB – nell’ammettere il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia dei documenti di contratto e di esecuzione dei rapporti bancari – non contempla nessuna limitazione che risulti in un qualche modo attinente alla fase di eventuale svolgimento giudiziale dei rapporti tra cliente e istituto di credito”.

Pertanto, secondo la Corte, il titolare di un rapporto bancario ha sempre diritto di ottenere copia della documentazione bancaria e “non potrebbe considerarsi corretta” una soluzione che limiti l’esercizio di questo potere alla fase anteriore all’avvio di un eventuale giudizio promosso dal correntista nei confronti della banca.

Infatti, “sarebbe errato (…) credere che l’ordine di esibizione dell’art. 210 c.p.c., costituisca uno strumento alternativo rispetto a quello delineato dall’art. 119 TUB, comma 4”.

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