Diritto alla consegna di documentazione bancaria

Diritto alla consegna di documentazione bancaria
Il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca in corso di causa il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 TUB, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., che disciplina l’ordine di esibizione da parte del giudice. Lo ha stabilito la III Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 novembre 2020, n. 25158.

La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione, richiamando il principio per cui il titolare di un rapporto di conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, ai sensi dell’art. 119 del d.lgs n. 385 del 1993, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale, non potendosi ritenere corretta una diversa soluzione sul fondamento del disposto di cui all’art. 210 c.p.c., perché non può convertirsi un istituto di protezione del cliente in uno strumento di penalizzazione del medesimo, trasformando la sua richiesta di documentazione da libera facoltà ad onere vincolante.

La Corte ha poi rilevato che il diritto del correntista ad avere copia della documentazione ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come soluzione giuridica "finale” e non puramente strumentale.

Sicché, non trovano applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in ordine ad esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e, dunque, non può negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e il linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza tal senso presentata.

Diversamente, ha osservato la Corte, si trasformerebbe la previsione di cui all’art. 119 TUB, da strumento di tutela a strumento di penalizzazione del cliente.

Avv. Daniele Franzini

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