Delega gestoria e delega di funzioni: la distinzione della Cassazione

Delega gestoria e delega di funzioni: la distinzione della Cassazione
La Cassazione penale chiarisce le differenze tra le due tipologie di deleghe in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previste rispettivamente dall’art. 2381 c.c. e dall’art. 16 del D.Lgs. 81/2008.

Il caso sottoposto all’esame degli ermellini riguardava la condanna a vari mesi di reclusione del presidente del cda di una s.r.l. ritenuto colpevole di non aver ottemperato alle misure di sicurezza necessarie affinché un dipendente non riportasse lesioni gravi ad un arto perché investito da un carrello elevatore.

Distinzione

Prima di analizzare quanto sostenuto dalla Corte vale la pena riassumere cosa sia una delega gestoria ex art 2381 c.c. e cosa invece una delega di funzioni: nel primo caso la delega viene generalmente conferita tramite delibera del consiglio di amministrazione a favore di uno o più consiglieri interni attribuendo loro poteri decisionali esecutivi e/o di rappresentanza dell’organo amministrativo. Per esemplificare si pensi che consigliere delegato al quale sono conferiti poteri specifici in tema di rapporti di lavoro, come quelli di assumere licenziare ecc..

Ben diversa è la delega prevista dal Decreto legislativo 9 aprile n°81 del 2008 – Testo Unico sulla sicurezza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – e precisamente dall’art. 16 del medesimo. Il suddetto articolo conferisce la facoltà di ricorrere alla delega di funzione viene affidata al Datore di lavoro che decide quindi personalmente il proprio delegato che risponde a determinati requisiti.

Concetto

Per definizione la delega è un atto di trasferimento di competenze organizzative e gestionali ai fini della salute dei lavoratori e sicurezza dell’unità produttiva per avere una migliore attuazione degli specifici obblighi di legge assegnati al datore di lavoro.

Ciò non significa che il datore di lavoro (che delega) non sia più responsabile delle proprie azioni anzi, a maggior ragione, è legato al soggetto da ipotesi di “culpa in eligendo e/o vigilando” infatti la delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in campo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni a questo trasferite.

La giurisprudenza ha più volte confuso le due tipologie di delega arrivando a risultati ondivaghi in tema di responsabilità penale del delegante e/o del delegato soprattutto in ipotesi di reati connessi alla sicurezza sul lavoro.

La pronuncia della Cassazione

Finalmente la Cassazione penale, con sentenza n. 8476 del 27 febbraio 2023 ha chiarito la netta differenza tra i due tipi di deleghe riconducendo la responsabilità ascrivibile ai soggetti interessati nell’alveo di quanto previsto dal diritto positivo secondo una interpretazione letterale (e non discrezionale) statuendo che “mentre nella disciplina dettata dall’art. 16 d.lgs n. 81/2008, il conferimento del potere di spesa è requisito essenziale della delega di funzioni e deve essere adeguato in relazione alle necessità connesse allo svolgimento delle funzioni delegate, nella disciplina della delega gestoria, che, si ricorda, è rilasciata ad un soggetto già investito della funzione datoriale e dei relativi poteri ivi compreso quello di spesa, non vi è analogo riferimento. Mentre non sono delegabili da parte del datore di lavoro ai sensi dell’art. 16 d.lgs n. 81/2008 gli obblighi che costituiscono l’essenza della funzione datoriale e della sua preminente posizione di garante, ovvero la valutazione del rischio, preordinata alla pianificazione e predisposizione delle misure necessarie, e la nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione, la delega gestoria permette che tali adempimenti vengano eseguiti dal delegato, mutando il contenuto del dovere prevenzionistico facente capo ai deleganti”.

Avv. Michele Baroc

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