Definire su Facebook gli amministratori pubblici “imbroglioni” è diffamazione aggravata, non critica

Definire su Facebook gli amministratori pubblici “imbroglioni” è diffamazione aggravata, non critica
Avv. Flaviano Sanzari La Corte di Cassazione, con sentenza n. 628/2020, ha confermato la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Messina, che aveva condannato per il reato di diffamazione aggravata un cittadino responsabile di aver pubblicato sulla bacheca pubblica del portale "Facebook" due messaggi offensivi della reputazione del vice-sindaco del proprio comune di residenza, suo avversario politico. La Suprema Corte ha ritenuto non censurabili le conclusioni della Corte d’Appello nell’aver ritenuto che il contenuto dei messaggi "postati" dall'imputato rivelasse la volontà di muovere non tanto un'aspra critica all'operato degli amministratori comunali, bensì quella di accusarli di essersi appropriati di danaro pubblico, insinuando che gli stessi si fossero "intascati" risorse provenienti dal prelievo fiscale. In tal senso, la sentenza ha dunque escluso la stessa configurabilità dell'esimente di cui all'art. 51 c.p., sostanzialmente negando la sussistenza della veridicità del fatto posto alla base dell'invocato esercizio del diritto di critica.
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