Decreto liquidità: contratti bancari via e-mail

Decreto liquidità: contratti bancari via e-mail
I contratti bancari ora possono essere stipulati mediante posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo. Il Decreto Liquidità ha, per l’appunto, previsto la possibilità, di carattere temporaneo, di utilizzare tale modalità di sottoscrizione. Ciò anche in considerazione delle note limitazioni di spostamento sin qui imposte dall’attuale emergenza sanitaria.
 
Cosa prevede la norma

Tra le novità introdotte dal Decreto Liquidità, la possibilità di stipulare i contratti bancari via e-mail è certamente una delle più importanti.

Nel dettaglio, l’art. 4 stabilisce che, tra la data di entrata in vigore del predetto Decreto e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (ad oggi, 31 luglio 2020), i contratti conclusi con la clientela al dettaglio sono da considerarsi efficaci, anche se i clienti esprimono il proprio consenso a stipulare il contratto via e-mail.

I contratti devono essere identificabili in modo certo e la comunicazione di consenso deve essere accompagnata da un documento di riconoscimento del contraente valido. Il documento dovrà essere conservato dalla banca unitamente al contratto con modalità tali da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.

Per quanto riguarda il requisito della consegna del contratto, il Decreto prevede che la banca invii una copia cartacea al cliente “alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza”.

L’espressione del consenso via e-mail può essere impiegato altresì per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Finalità

La stipulazione dei contratti bancari via e-mail ha certamente la finalità di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e nell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche e intermediari finanziari, prevedendo la conclusione dei contratti attraverso modalità di scambio del consenso più agevoli.

Destinatari

La norma si riferisce alla ‘clientela al dettaglio’ che, come affermato dall’ABI nella circolare del 9 aprile 2020, è stata ritenuta dal legislatore come la categoria “potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria all’accesso ai servizi bancari e finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione del contratto a distanza”.

Avv. Daniele Franzini

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