Decreto ingiuntivo non opposto

Decreto ingiuntivo non opposto
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, ove non sia proposta opposizione, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28318 del 28.11.2017. Inizialmente, coesistevano indirizzi contrastanti: secondo il primo, restrittivo (tra le tante: Cass. Civ. n. 18205/2008), l’incontestabilità che nasce dal provvedimento non opposto e dichiarato esecutivo avrebbe avuto un contenuto ridotto (definito come preclusione pro judicato per distinguerlo dall'effetto di accertamento pieno ob rem judicatam previsto dall'art. 2909 c.c.), riferendosi, in sostanza, esclusivamente al petitum.

L’altro orientamento (Cass. Civ. n. 11360/2010) invece sosteneva la piena equiparazione dell'efficacia di giudicato ex art. 2909 c.c., dell'accertamento definitivo del diritto compiuto tanto in esito al procedimento monitorio, quanto in esito al processo ordinario o sommario di cognizione. Ora, la Suprema Corte si è dunque orientata verso la tesi della piena efficacia di giudicato sostanziale del decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo per mancata opposizione proposta nel termine perentorio di legge. A confutare la tesi restrittiva è stato determinante l'approfondimento inteso a ricollegare la efficacia di giudicato, intesa come stabilità dell'accertamento tra le parti degli effetti del rapporto giuridico, e funzionale pertanto a garantire la certezza del diritto, al presupposto della esistenza di un effettivo contraddittorio tra i soggetti, indicati nello stesso art. 2909 c.c., nei cui confronti l'accertamento esplica il vincolo di incontestabilità.

E' stato rilevato, al proposito, come la stessa peculiare struttura del procedimento d'ingiunzione, collocato tra i procedimenti sommari, impone di distinguere, proprio alla stregua del principio del contraddittorio, la ratio legis del differente trattamento riservato alla pronuncia di rigetto del ricorso monitorio, per difetto dei requisiti di ammissibilità o per insufficiente giustificazione probatoria, che non impedisce la riproposizione della domanda in sede ordinaria o monitoria, e alla pronuncia di accoglimento totale o parziale cui consegue la emissione del decreto ingiuntivo che, in caso di mancata opposizione, determina l'effetto preclusivo del giudicato: nel primo caso, infatti, la pronuncia di rigetto viene emessa inaudita altera parte e non può esplicare effetti vincolanti tra le parti in quanto la reiezione non è una pronunzia di accertamento negativo a favore del convenuto, non presente nel procedimento; nel secondo caso, invece, dopo la notifica del decreto, l'intimato può provocare il contraddittorio con l’opposizione e ottenere la reiezione della domanda, venendo a combinarsi l'attività di valutazione delle prove rimessa al Giudice, con l'iniziativa del debitore posto comunque in grado di esercitare il proprio diritto di difesa in contraddittorio con il creditore istante, assumendo rilevanza ai fini della formazione del giudicato anche la scelta dell'intimato di non proporre opposizione, in quanto "per aversi cosa giudicata non è necessario il contraddittorio effettivo, bensì la provocazione a contraddire a una domanda giudiziale, che rappresenta la condizione essenziale affinché il provvedimento di merito acquisti efficacia di cosa giudicata" (Cass. Civ. n. 4510/2006).

Avv. Daniele Franzini 

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