Avv. Daniele Franzini
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro acquista, ove non sia proposta opposizione, efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo in tal modo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11211 del 24 aprile 2019.
La Suprema Corte, a tale fine, ha valorizzato il principio secondo cui l’autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono, sia pure implicitamente, il presupposto logico-giuridico.
Conseguentemente, l’autorità e l’incontrovertibilità del giudicato non riguarda solo le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma si estende a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia.
Pertanto, in ossequio al fondamentale principio di certezza delle situazioni giuridiche, la mancata opposizione da parte dell’ingiunto spiega i propri effetti anche rispetto a quello che è il presupposto logico-giuridico dell’ingiunzione di pagamento ovvero il titolo posto a fondamento del credito azionato in via monitoria, rispetto al quale non è consentito alcun esame delle ragioni eventualmente addotte, a confutazione, dal debitore in altro giudizio.
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