In tema di pignoramento immobiliare, l’erronea indicazione dei dati catastali dell’immobile pignorato non dà luogo alla nullità dell’atto nella misura in cui tale errore non determina incertezza assoluta circa l’identificazione dell’oggetto della vendita forzata. Lo ha stabilito la Sesta Sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19123 del 15 settembre 2020.
Il caso
La quaestio sottoposta alla Suprema Corte ha riguardato la violazione e l’errata indicazione dei dati catastali, inerenti l'immobile pignorato.
In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che l’errore nell’indicazione della particella catastale determinerebbe la nullità dell’atto di pignoramento poiché impedirebbe, in modo assoluto, l’individuazione dell’immobile.
Il percorso motivazionale e la decisione
Al fine della decisione i Giudici della Sesta Sezione hanno richiamato l’orientamento giurisprudenziale esistente, secondo il quale l’errore contenuto nell'atto di pignoramento e relativo agli elementi identificativi del bene pignorato non è idoneo a inficiare la validità dell’atto, tranne nell'ipotesi in cui all'errore consegua un’incertezza assoluta in sede di individuazione del compendio (cfr. ex multis Corte Cass., Sez. VI, Ord. n. 2110/2014).
I Supremi Giudici hanno affermato, di fatto confermando l’orientamento esistente, che non sono ravvisabili elementi in virtù dei quali mutare giurisprudenza in quanto “a fronte dell’errore formale contenuto nell’atto di pignoramento (della cui sussistenza le parti danno pacificamente atto), alcuna incertezza si sia verificata né in capo all’opponente, né in relazione all’operato dell’esperto stimatore, circa la corretta identificazione dell’immobile pignorato; né incertezze di tal fatta potranno determinarsi nel prosieguo dell’espropriazione forzata, dal momento che, individuato l’errore, i successivi atti, ad iniziare dall’avviso di vendita, riporteranno i dati catastali corretti”.