Dal 30 ottobre 2021 maggiori competenze per i giudici di pace

Dal 30 ottobre 2021 maggiori competenze per i giudici di pace
Avv. Daniele Franzini Il 10 luglio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo che completa l’attuazione della delega – concessa al Governo con la legge n. 57 del 2016 – per una riforma organica della magistratura onoraria. Il decreto introduce uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace. Dal 30 ottobre 2021, quando i nuovi giudici onorari immessi avranno terminato la fase formativa, sarà ampliata ulteriormente la competenza per materia del giudice di pace, nella quale confluirà un insieme di cause e procedimenti civili di “minore complessità” fino ad ora di competenza del tribunale. In particolare, ai giudici di pace, saranno delegate:
  • le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, nonché quelle relative al pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro non eccedenti il medesimo valore;
  • le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, purché il valore della controversia non superi i centomila euro;
  • i procedimenti di espropriazione presso terzi, purché il valore del credito pignorato non superi i cinquantamila euro.
I giudici onorari di pace saranno assegnati alla struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, costituita presso il tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio del giudice di pace cui sono assegnati. In particolare, si prevede che i giudici onorari di pace eserciteranno la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile, nel rispetto delle disposizioni dei codici di procedura civile e penale e delle leggi speciali. Mentre, per quanto concerne i vice procuratori onorari, ai sensi dell’art. 2 del decreto, “sono costituite nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate ‘ufficio dei vice procuratori onorari’”. Per quanto concerne i magistrati onorari, all’interno del decreto vengono disciplinate le modalità di conferimento dell’incarico, la sua durata temporanea (limitata a non più di due quadrienni, con la necessità di conferma dopo il primo quadriennio) lo svolgimento dello stesso in modo da assicurare la piena compatibilità con il compimento di altre attività remunerative e da non richiedere al magistrato onorario un impegno superiore ai due giorni a settimana. Si prevede, altresì, una rideterminazione del ruolo e delle loro funzioni, il riconoscimento della precipua natura formativa delle attività svolte presso le rispettive strutture organizzative, l’individuazione dei compiti e delle attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario, la regolamentazione dei compensi, l’articolazione di un regime previdenziale e assistenziale adeguato in ragione dell’onorarietà dell’incarico. Il provvedimento contiene, infine, uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma. I magistrati onorari che ne facciano domanda potranno essere confermati nell’incarico per un periodo massimo di quattro quadrienni, da computare a far data dal giugno 2016, purché confermati ad ogni scadenza quadriennale dal Consiglio superiore della magistratura.
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