Covid-19: l’inadempienza del promittente venditore

Covid-19: l’inadempienza del promittente venditore
Il Decreto Cura Italia dispone che in caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni contrattuali deve essere sempre valutata l’inosservanza delle disposizioni straordinarie adottate per l’emergenza Covid-19. Tale disposizione si applica anche nell’ipotesi in cui il promittente venditore non adempia il preliminare a causa del lockdown. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona, Sez. III Civile, con il decreto di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo del 8.7.2020.
Cosa stabilisce il Decreto Cura Italia

L’art. 91 del Decreto Cura Italia, convertito con la l. 24 aprile 2020 n. 27, prevede una particolare ipotesi di esclusione di responsabilità del debitore. In particolare, essa stabilisce che il rispetto delle misure di contenimento da Covid-19 è sempre valutata (dal giudice) ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti durante il periodo di emergenza epidemiologica.

La vicenda

Il promissario acquirente proponeva ricorso per ingiunzione innanzi al Tribunale di Verona per chiedere la rifusione del doppio della caparra e delle spese dovute all’agenzia immobiliare per l’attività di intermediazione prestata, nei confronti del promittente venditore che non aveva adempiuto il preliminare alla data pattuita.

Il preliminare prevedeva che, in caso di mancato rispetto del termine concordato, il contratto si sarebbe risolto automaticamente e la parte inadempiente avrebbe dovuto pagare le spese di agenzia e il doppio della caparra.

Dopo avere ricevuto la convocazione davanti al notaio per il giorno 30.4.2020, il promissario venditore rifiutava la stipula in quanto la figlia, comproprietaria dell’immobile e residente in Piemonte, era impossibilitata a raggiungere il comune dove doveva essere stipulato l’atto, a causa delle limitazioni agli spostamenti introdotte dal Governo.

La decisione del Tribunale di Verona

Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice dott. Massimo Vaccari, ha rigettato il ricorso per ingiunzione proposto dai promissari acquirenti, ritenendo fondata la giustificazione resa dal resistente (promissario venditore), in quanto il dpcm del 17.5.2020 vietava fino al 2.6.2020 gli spostamenti tra regioni, salvo quelli dovuti a “ragioni di lavoro, assoluta urgenza ovvero per motivi di salute propri o di un parente stretto che ne abbia necessità”.

Il Giudice ha ritenuto che trovasse applicazione la disposizione di cui all’art. 91 del Decreto Cura Italia che, essendo norma di portata generale, riguarda anche le obbligazioni di carattere pecuniario.

Di conseguenza, il promittente venditore non poteva considerarsi inadempiente al contratto preliminare, in quanto l’inosservanza del termine fissato per la stipula del definitivo era stata determinata dalla necessità di osservare le misure imposte dal Governo.

Avv. Daniele Franzini
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