Cosa cambia con l’entrata in vigore della direttiva UE in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere?

Cosa cambia con l’entrata in vigore della direttiva UE in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere?
La direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio mira, attraverso una serie di modifiche alla previgente direttiva 2017/1132 del 14 giugno 2017, a facilitare le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere delle aziende dell'Unione europea, al fine di assicurarne una maggiore mobilità eliminando barriere ingiustificate alla libertà di stabilimento nel mercato unico.

Cosa è innanzitutto una "trasformazione transfrontaliera"? Viene definita trasformazione transfrontaliera l'operazione mediante la quale una società, senza essere sciolta né sottoposta a liquidazione e pur conservando la propria personalità giuridica, muta la legge a cui è sottoposta e il suo tipo sociale, adottandone uno previsto dalla legge dello Stato di destinazione e individuando la sede sociale nel rispetto di tale legge

In merito a quanto sopra si rileva che, a seguito della pubblicazione del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19 recante attuazione della direttiva (UE) 2019/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, vi sono alcune importanti novità anche nel nostro ordinamento.

Principali novità

In conseguenza dell'attuazione della direttiva vengono infatti inserite nel Codice civile, alcune importanti novità che andremo brevemente a riassumere:

  • l'articolo 2510-bis c.c. che disciplina il trasferimento di sede all'estero. Tale disposizione prevede che le società possono stabilire una sede all'estero per lo svolgimento delle riunioni dei soci e per il deposito di atti e documenti inerenti alla società a condizione che sia mantenuta la sede sociale nel territorio dello Stato. E' fatta salva la facoltà delle società di stabilire fuori dal territorio dello Stato la sede dell'amministrazione, l'oggetto principale o la residenza fiscale, salvo che per le società regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, per le assicurazioni e per ogni altra società che, secondo la legislazione ad essa applicabile, deve avere la sede legale nel territorio dello Stato. La disposizione precisa anche la disciplina in tema di recesso e la pubblicità da fornire riguardo alla sede estera. L'articolo 57, comma 2, dispone poi che le società che hanno trasferito la sede sociale all'estero prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo sopra indicato mantenendo la legge italiana come legge regolatrice, adeguano lo statuto e la pubblicità degli atti sociali alle disposizioni di cui all'articolo 2510-bis del codice civile entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Il decreto, dopo aver delineato l'ambito di applicazione delle nuove disposizioni (art. 2), precisa che la partecipazione a un'operazione transfrontaliera o internazionale non è consentita alle società di capitali in liquidazione che hanno iniziato la distribuzione dell'attivo ed alle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 c.c.
  • l'art. 2506.1 c.c., che crea la nuova fattispecie della scissione mediante scorporo, al fine di consentire alle società il trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno anche avvalendosi della disciplina della scissione;

Anche la normativa speciale e quella penale non rimangono però indenni dall’implementazione della diretta:

  • Viene modificata infatti anche la legge n. 89/1913 sul ruolo e sulla responsabilità del notaio (art. 52).
  • Nuove disposizioni penali: l'art. 54 introduce il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare" (con riferimento, appunto, al certificato preliminare nella fusione transfrontaliera, disciplinato dall'art. 29), che diventa (art. 55) anche un nuovo reato-presupposto, nell’ambito della responsabilità penale-amministrativa degli enti, ex d.lgs. n. 231/2001: art. 25-ter, comma 1, lettera s-bis).

Tutte le disposizioni previste dal d.lgs. n. 19/2023, salvo che sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 3 luglio 2023 e si applicano alle operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto. Le fusioni transfrontaliere precedenti continuano invece ad essere regolate dal d.lgs. n. 108/2008 (art. 56).

Avv. Michele Baroc

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