Correntista. Diritto al rendiconto

Correntista. Diritto al rendiconto
Avv. Daniele Franzini Il correntista ha il diritto di ottenere dalla banca il rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale e ciò anche nell’ipotesi in cui, prima del giudizio, non abbia fatto richiesta della documentazione ai sensi dell’art. 119 T.U.B.. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 3875 dell’8.2.2019. Come è noto, ai sensi della norma suindicata, il cliente, o colui che gli succede a qualsiasi titolo o ancora colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni, ha diritto di ottenere a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni. Il diritto del cliente ad avere copia della documentazione inerente il contratto in essere ha natura sostanziale e la sua tutela, di conseguenza, deve prescindere da una domanda di accesso alla documentazione bancaria anteriore alla proposizione del giudizio. Non trovano quindi applicazione i principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di esibizione dei documenti ex art. 210 c.p.c. e non può, pertanto, negarsi il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione richiesta, adducendo a ragione e in linea di principio la natura meramente esplorativa dell’istanza in tal senso presentata. Inizialmente la giurisprudenza di merito limitava tale possibilità alla condizione che il cliente avesse richiesto, prima dell’instaurazione del giudizio, la consegna della copia del rendiconto con istanza alla banca e che tale richiesta fosse rimasta inadempiuta. Solo tale inadempimento da parte dell’istituto di credito permetteva al cliente la successiva richiesta giudiziale ex art. 210 c.p.c. (tra le tante: Trib. Milano, 15.10.2015; Trib. Verona, 11.7.2003).
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