
L’ordinanza emessa dal Tribunale di Milano il 17 gennaio 2025 (di seguito, anche l’”Ordinanza”) affronta il tema della legittimità della convocazione dell’assemblea dei soci da parte del Collegio sindacale, ai sensi dell’art. 2406 c.c., in presenza di inerzia dell’organo amministrativo.
Nel dettaglio, l’Ordinanza origina da un conflitto insorto in seno a una società per azioni con socio unico, ove l’organo amministrativo, in regime di prorogatio per scadenza del termine del mandato gestorio, aveva omesso di procedere tempestivamente alla convocazione dell’assemblea per il rinnovo dell’organo amministrativo, nonostante specifica richiesta in tal senso formulata dal socio, ai sensi dell’art. 2367 c.c. (Convocazione su richiesta dei soci). Il ritardo accumulato dal consiglio di amministrazione uscente è stato oggetto di valutazione da parte del Collegio sindacale, il quale – reputandolo ingiustificato e lesivo dei diritti partecipativi del socio – ha provveduto a convocare autonomamente l’assemblea, esercitando il potere sostitutivo previsto e disciplinato dall’art. 2406 c.c.
In tale contesto, il Consiglio di amministrazione uscente richiedeva la sospensione dell’efficacia della convocazione effettuata dal Collegio sindacale con conseguente inibitoria allo svolgimento dell’assemblea, contestando, inter alia, la sussistenza dei presupposti normativi richiesti per poter legittimare l’intervento sostitutivo dell’organo di controllo.
ll Tribunale di Milano è stato chiamato a pronunciarsi sulla questione sotto un duplice profilo: in primo luogo, al fine di verificare la legittimità dell’intervento del Collegio sindacale, esercitato in via autonoma e senza previa autorizzazione giudiziale; in secondo luogo, ha esaminato la rilevanza giuridica della condotta tenuta dal Consiglio di amministrazione uscente, valutandone gli effetti sull’equilibrio e sul regolare funzionamento degli assetti organizzativi della società., sotto il profilo della sua incidenza sul corretto funzionamento degli organi societari.
Con riferimento al disposto dell’art. 2406 c.c. occorre sottolineare come tale norma, in entrambe le sue previsioni, conferisca al Collegio sindacale il potere di convocare l’assemblea dei soci in presenza di situazioni di inerzia dell’organo amministrativo, purché connotate da rilevanza oggettiva. In particolare, il comma primo disciplina l’ipotesi in cui l’inerzia del consiglio di amministrazione configuri una violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto, imponendo al Collegio l’attivazione in via sostitutiva. Il secondo comma, invece, estende tale potere anche al verificarsi di fatti censurabili di particolare gravità che rendano urgente l’intervento dell’assemblea, senza necessità di previa autorizzazione giudiziale.
Nel caso di specie, il Collegio sindacale ha motivato la propria iniziativa richiamando sia la persistente inattività del Consiglio di amministrazione in prorogatio, sia l’evidente urgenza di ripristinare la funzionalità dell’organo amministrativo, considerando che il mancato rinnovo delle cariche determinava una situazione di potenziale paralisi dell’operatività aziendale. Il Tribunale, nell’Ordinanza, ha dato atto che l’inerzia dell’organo amministrativo si era protratta per un periodo significativo successivamente alla richiesta formale del socio unico, senza alcuna motivazione congrua, né giustificazione legata a esigenze organizzative o a scadenze contabili. Di conseguenza, ha rigettato l’istanza di sospensione, giudicando fondata l’attivazione del potere-dovere sostitutivo del Collegio sindacale e qualificando la condotta del Consiglio di amministrazione uscente come inerzia ingiustificata e di rilevante gravità, ritenuto che l’intervento del Collegio sindacale risultasse doveroso alla luce delle disposizioni codicistiche richiamate.
Nella parte conclusiva dell’Ordinanza, il Tribunale di Milano ha altresì ritenuto infondato il presupposto del fumus boni iuris e insussistente il periculum in mora allegato dal Consiglio di amministrazione uscente. Al contrario, ha valorizzato il pericolo concreto per la continuità della governance societaria derivante dalla prolungata permanenza in carica di un organo in regime di prorogatio.
Il Tribunale ha osservato che il mancato rispetto del termine ragionevole per la convocazione dell’assemblea, unitamente all’assenza di attività giustificativa o comunicazione con il socio richiedente, integrava gli estremi di un “fatto censurabile di rilevante gravità” ai sensi dell’art. 2406, comma 2, c.c, ponendo rilievo ad un principio di portata generale: il Consiglio di amministrazione, ancorché in regime di prorogatio, non è titolare di un diritto soggettivo alla permanenza in carica, bensì è tenuto a esercitare i propri poteri entro limiti funzionali e temporali stringenti.
L’iniziativa del Collegio sindacale è stata così riconosciuta – con l’Ordinanza in questione - come espressione coerente delle sue attribuzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e sul corretto funzionamento degli organi sociali. L’intervento ha avuto lo scopo di garantire il rispetto dei diritti del socio unico e il ripristino dell’equilibrio tra i poteri interni alla società, in linea con i principi di trasparenza e efficienza. La decisione riafferma, pertanto, il fondamentale ruolo attivo e proattivo del Collegio sindacale nel prevenire disfunzioni dell’amministrazione e nel tutelare l’interesse sociale complessivo.