Firmato il primo contratto collettivo in Europa per i ciclofattorini

Firmato il primo contratto collettivo in Europa per i ciclofattorini

E’ stato firmato il 15 settembre da Assodelivery, l’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa del comparto a cui aderiscono Deliveroo, Glovo, Just Eat, Social Food e Uber Eats con  circa 500 addetti e almeno 30 mila riderse UGL Rider, il primo contratto collettivo per il lavoro dei riders ovvero i fattorini per la consegna a domicilio, la cui attività è organizzata attraverso piattaforme telematiche.

È il primo CCNL di questo tipo in Europa, innovativo in quanto definito "Contratto collettivo nazionale per la disciplina dell'attività di consegna di beni per conto altrui, svolta da lavoratori autonomi".

I riders continueranno ad essere considerati come lavoratori autonomi essendo all’art. 7 del cnnl previsto che il rider è definito come «lavoratore autonomo che, sulla base di un contratto con una o più piattaforme, decide se fornire la propria opera di consegna dei beni, ordinati tramite applicazione».

Cosa prevede il contratto

Il contratto prevede in sintesi:

  • un compenso minimo garantito di 10 euro l’ora; 
  • un compenso orario di 7 Euro anche nel caso di assenza di proposte lavorative per i primi 4 mesi dall’apertura del servizio di food delivery in una nuova città;
  • incrementi percentuali fino al 20% per attività notturna (dalle 24:00 alle 7:00),  nei giorni festivi (nei quali non sono ricomprese le domeniche) o nelle giornate con condizioni meteorologiche “sfavorevoli”;
  • obbligo di fornitura di  dotazioni di sicurezza indumenti ad alta visibilità e casco, con sostituzione periodica;
  • coperture assicurative contro gli infortuni e danni nei confronti di terzi;
  • divieto di discriminazione e pari opportunità;
  • tutela della privacy;
  • diritti sindacali.

Il costo orario della prestazione viene calcolato sulla base del tempo «stimato» per l'effettuazione delle consegne che, se inferiore a un'ora, sarà riparametrato di conseguenza in proporzione al tempo «stimato» per la consegna.

Dal punto di vista economico si introduce anche un premio una tantum pari a 600 euro ogni 2.000 consegne nell'anno solare (fino a un massimo di 1.500 euro).

Restano esclusi invece gli istituti tipici del lavoro subordinato come i compensi per lavoro straordinario, mensilità aggiuntive, ferie, TFR.

In tema di  risoluzione del rapporto, è  garantita al rider la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento con effetto immediato, mentre il committente è tenuto ad osservare  un preavviso di almeno 30 giorni (salvo nei casi di violazione del contratto per dolo o colpa grave da parte del lavoratore).

Critiche al contratto

Se è vero che l’obiettivo del Ministero de Lavoro era quello di realizzare un contratto collettivo per i riders, l’assenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, quali Cgil, Cisl e Uil, ha scatenato non pochi dubbi sulla legittimità di tale contratto e sulla rappresentatività dello stesso.

Le stesse organizzazioni sindacali non firmatarie evidenziano che il contratto non tutela i lavoratori e il loro posto di lavoro. Un salario annunciato come minimo e garantito, ma che in realtà dipenderà sempre da quanto si lavora, o meglio, si pedala.

I riders di fatto si trovano costretti ad accettare gli incarichi, a rispettare turni e orari derivanti dall’algoritmo. Una questione di ranking, cioè reputazione, del profilo. Chi non garantisce disponibilità “perde punti” e viene chiamato sempre meno, fino alla cancellazione.

Attualmente, peraltro, tutte le principali aziende del settore delivery hanno risolti i contratti di lavoro dei riders, condizionando la prosecuzione del rapporto all’accettazione delle nuove condizioni di lavoro.

Le organizzazioni sindacali hanno preannunciato un contenzioso diffuso nei principali fori italiani, sia di tipo individuale che collettivo, per accertare l’illegittimità delle cessazioni dei rapporti e la novazione del contratto stipulato da un soggetto che ritengono sia privo della rappresentatività negoziale.

Avv. Francesca Frezza
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