Contratti bancari: limiti alla deroga della forma scritta

Contratti bancari: limiti alla deroga della forma scritta
Avv. Daniele Franzini Se è vero che il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, è altrettanto vero che tale principio deve essere correttamente inteso perché l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non può comportare  una radicale soppressione della forma scritta, ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel "contratto madre", delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il "contratto figlio". In applicazione di tale principio, deve essere respinto il ricorso della Banca che, sulla base della sola menzione di condizioni quadro, generali e astratte, contenute nel contratto di conto corrente, senza la previsione di regole relative alla parte economica, ha chiesto di considerare valido il contratto di apertura di credito, concluso per facta concludentia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza n. 27836 pubblicata il 22.11.2017. In materia di disciplina della forma dei contratti bancari, la L. n. 154 del 1992, art. 3, comma 3, e, successivamente, l'art. 117, comma 2, t.u.l.b., nella parte in cui dispongono che il C.I.C.R. può prevedere che particolari contratti, per motivate ragioni tecniche, possono essere stipulati in forma diversa da quella scritta, attribuiscono a detto Comitato interministeriale il potere - da questo conferito alla Banca d'Italia - di emanare disposizioni che integrano la legge e, nei limiti dalla stessa consentiti, possono derogarvi e che, perciò, costituiscono norme di rango secondario, la cui legittimità non è esclusa dalla mancata indicazione delle motivate ragioni tecniche della deroga, dovendo l'onere della motivazione ritenersi adempiuto mediante l'indicazione del tipo di contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi già individuati e disciplinati in contratti stipulati per iscritto. Tuttavia, secondo gli Ermellini, facilitare le modalità di negoziazione non può comportare una soppressione radicale della forma ad susbtantiam. Nella specie, infatti, la Banca ricorrente richiama ed allega un testo contrattuale inter partes dalla lettura del quale non emerge alcun regolamento economico dell'ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come possibile, se non l'indicazione di condizioni quadro, generali ed astratte, che la Banca s'impegnava a seguire (ed il cliente a osservare) in caso di stipula di un'apertura di credito successiva con lo stesso sottoscrittore del conto corrente bancario. La trasparenza contrattuale garantisce la concorrenzialità del mercato e istruisce i consumatori sugli elementi essenziali del contratto e sulle loro possibili variazioni, pertanto le operazioni ad esse connesse necessitano di espliciti pattuizioni in ordine alle condizioni che regolano il negozio giuridico. In sostanza, ed in tal senso, va interpretata la motivazione reiettiva contenuta nella sentenza: nel caso di specie, nel contratto di apertura di conto corrente risulta solo una generica indicazione delle condizioni normative dell’eventuale contratto di apertura di credito, senza alcuna specificazione del regolamento economico di quest’ultimo negozio.
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