Il consenso del cliente ora può essere espresso mediante posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo. La novità, introdotta dal Decreto Rilancio, riguarda i contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e assicurativi. Tale modalità di comunicazione è utilizzabile anche in relazione alla documentazione informativa.
Cosa prevede la norma
Come già anticipato in un precedente articolo, il Decreto Liquidità aveva introdotto alcune semplificazioni in materia di sottoscrizione di contratti bancari e assicurativi con la clientela al dettaglio.
Ora, l’art. 33 del Decreto Rilancio estende dette semplificazioni alla sottoscrizione di contratti aventi ad oggetto la prestazione di servizi di investimento, di adesione ad organismi di investimento collettivo del risparmio e assicurativi, e altresì alla consegna della documentazione contrattuale e informativa.
La disposizione ha, tuttavia, carattere eccezionale e temporaneo, in quanto si riferisce ai soli contratti (e alla relativa documentazione informativa) sottoscritti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del predetto Decreto (19 maggio 2020) e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (ad oggi, 31 luglio 2020).
Tuttavia, a differenza della norma contenuta nel Decreto Liquidità, l’art. 33 non fa distinzione tra tipologie di clientela e si applica, dunque, ai contratti conclusi sia dai clienti al dettaglio sia dai clienti professionali.
Il Decreto stabilisce espressamente che il consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica ordinaria o altro strumento idoneo è pienamente valido ai fini della forma scritta richiesta dall’art. 23 TUF ed ha l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c..
Analogamente da quanto precedentemente disposto nel Decreto Liquidità, la comunicazione del consenso deve (i) essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento valido, (ii) fare riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e (iii) essere conservata unitamente al contratto medesimo con modalità che ne garantiscano la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Le semplificazioni possono essere utilizzate dal cliente anche per aderire ad offerte al pubblico di prodotti e strumenti finanziari, per sottoscrivere quote e azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e, infine, per esercitare i diritti previsti dalla legge o dal contratto stesso.
La consegna della documentazione
L’obbligo di consegna di copia del contratto e della relativa documentazione può essere adempiuto anche con la messa a disposizione del cliente su ‘supporto durevole’. Resta fermo l’obbligo di consegna alla prima occasione utile successivamente alla fine del periodo di emergenza.
Destinatari
A differenza di quanto previsto dal Decreto Liquidità, l’art. 33 del Decreto Rilancio si applica ai rapporti contrattuali relativi a tutte le categorie di clienti, non solo alla ‘clientela al dettaglio’.
Tuttavia, la Relazione Illustrativa al predetto Decreto ha specificato che tale disciplina “opera principalmente nell’interesse della clientela al dettaglio, potenzialmente più esposta alle limitazioni imposte dalla crisi nell’accesso ai servizi finanziari, in quanto non sempre in possesso delle dotazioni e strumentazioni informatiche e telematiche necessarie alla conclusione a distanza dei relativi contratti”.
La finalità
La disposizione sopra descritta ha certamente la finalità di agevolare la conclusione di contratti bancari ed assicurativi, attraverso l’introduzione di modalità semplificate di scambio del consenso e di informativa. In tal modo gli investitori hanno la possibilità di continuare ad avere accesso ai servizi e ai prodotti finanziari.
Allo stesso tempo viene conferita una certezza giuridica ai contratti conclusi durante il periodo emergenziale, eliminando (o per lo meno attenuando) il rischio che questi risultino affetti da nullità.
Tuttavia, il delicato ambito di operatività della disposizione necessita dell’adozione di specifiche cautele da parte degli intermediari, trattandosi di contratti per la cui validità è prevista la forma scritta ad substantiam.