L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere al pignoramento del conto corrente bancario o postale del contribuente-debitore e ottenere direttamente dall’istituto terzo pignorato il pagamento di quanto dovuto senza dover previamente ottenere l’autorizzazione del giudice.
Dopo aver notificato la cartella di pagamento l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere, nel caso in cui il contribuente non abbia provveduto al pagamento entro i 60 giorni successivi alla notifica, direttamente al pignoramento del conto corrente bancario o postale, mediante un atto che contiene l’ordine all’istituto bancario o postale, in qualità di terzo pignorato, di pagare il credito direttamente all’agente della riscossione.
Il terzo pignorato è tenuto a procedere, ove sul conto corrente vi siano in giacenza i necessari fondi, al versamento dell’importo del debito.
Nell’ipotesi in cui le somme di denaro giacenti sul conto corrente bancario o postale siano stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pensioni e trattamenti assimilati il pignoramento è soggetto a un preciso limite di quantità: il saldo del conto corrente può essere pignorato soltanto per la parte eccedente un determinato importo dichiarato dalla legge impignorabile, il cui valore è pari, per l’anno in corso, a euro 1.379,49.
Quest’ultimo importo è ottenuto moltiplicando per 3 l’assegno sociale, fissato per il 2020 in euro 459,83.
Le eventuali somme di denaro accreditate a titolo di stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, pensioni e trattamenti assimilati successivamente alla notifica del pignoramento possono essere pignorate entro il limite di un quinto.
Con il recente decreto-legge 20 ottobre 2020, n. 129 il Governo è nuovamente intervenuto, a causa della perdurante emergenza epidemiologica da Covid-19, in materia di riscossione esattoriale, differendo al 31 dicembre 2020 il termine finale di sospensione dell’attività di riscossione.
Fino al 31 dicembre 2020 le somme di denaro già oggetto di precedente pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità per cui il soggetto terzo pignorato è tenuto a renderli fruibili al debitore.
Alla cessazione degli effetti della sospensione (ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2021) riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo pignorato, il quale dovrà nuovamente rendere indisponibili le somme di denaro oggetto di pignoramento e provvedere ai versamenti diretti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.