Conto corrente cointestato: conseguenze in caso di morte di uno dei cointestatari

Conto corrente cointestato: conseguenze in caso di morte di uno dei cointestatari
In caso di morte di uno dei cointestatari di un conto corrente, la disciplina prevista dal codice civile è differente a seconda che l’operatività sia stata convenuta con firma congiunta o disgiunta.
Cosa succede in caso di morte di uno dei cointestatari

Per le spettanze ereditarie, si determina la caduta in successione della sola quota di danaro appartenente al cointestatario defunto; tale quota deve essere percentualmente calcolata in rapporto all’intera giacenza del conto bancario e al numero dei cointestatari.

A seguito della stipula di un contratto di conto corrente bancario si presume che, titolari dell’intera provvista siano, in parti uguali, tutti i cointestatari del conto non escluso il contitolare defunto; sicché nell’ipotesi, ad esempio, di conto bancario intestato a due soggetti, gli eredi del cointestatario defunto rinverranno nel suo asse ereditario un credito di ammontare pari al 50% della somma presente sul conto.

Morte di un cointestario di conto corrente con firma congiunta

In caso di firma congiunta, così come il de cuius non poteva disporre in vita delle somme depositate senza il fattivo consenso dell’altro cointestatario, analogamente quest’ultimo perderà ogni potere di disposizione sulle giacenze del conto corrente; quindi, né il cointestatario superstite, né gli eredi de de cuius potranno autonomamente disporre del danaro presente sul conto bancario.

Riguardo alle liquidazioni parziali spettanti a ciascun coerede, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tale ipotesi, ognuno di essi avrà diritto alla propria quota indipendentemente dal consenso o dalla contestuale presenza di altri soggetti, giacché l’esistenza di una pluralità di eredi determinerebbe il sorgere di autonomi rapporti obbligatori con la banca (cfr. Cass. S.U., sentenza 28.11.2007, n. 24657).

Morte di un cointestario di conto corrente con firma disgiunta

In caso, invece, di conto corrente con firma disgiunta la capacità operativa del cointestatario superstite sarà caratterizzata dalla medesima ampiezza che presentava prima del decesso dell’altro cointestatario.

Tuttavia, le banche, al fine di evitare contestazioni ed esporsi a possibili responsabilità, richiedono sempre la compresenza di tutti i contitolari, paralizzando di fatto l’operatività del conto.

Al riguardo, la Corte di Cassazione ha statuito che il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, nonostante sia abilitato ad operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non potrà beneficiare delle stesse in misura eccedente la propria quota e tale limitazione sarà operante con riferimento all’intero svolgimento del rapporto bancario (Cass. civ., Sez. II, Sent., 4.1.2018, n. 77).

Avv. Daniele Franzini

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