Contestazione tardiva: parola alle sezioni unite sulla natura del vizio del licenziamento

Contestazione tardiva: parola alle sezioni unite sulla natura del vizio del licenziamento
Avv. Francesca Frezza La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 10159 del 21 aprile 2017, ha rimesso la questione al Primo Presidente della Cassazione per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla natura procedurale o sostanziale del vizio del licenziamento in caso di tardività della contestazione, ai fini del regime sanzionatorio applicabile ex art. 18 della l. n. 300 del 1970, come innovato dalla l. n. 92 del 2012. La questione, sottoposta al vaglio della Corte, riguardava l’impugnativa di un licenziamento disciplinare irrogato ad un dipendente di una banca che rivendicava l’illegittimità del provvedimento espulsivo per tardività della contestazione. Il giudice della fase sommaria di primo grado, accertata la tardività della contestazione, ordinava alla banca la reintegrazione del dipendente, mentre il giudice dell’opposizione, confermata l’illegittimità del licenziamento, in parziale riforma, dichiarava risolto il rapporto condannando il datore di lavoro al pagamento dell’indennità di cui all’art. 18 comma 5°, così come riformato dalla legge n. 92/2012, giudicando il caso come rientrante nella previsione della “violazione procedurale” di cui al VI comma dell’art. 18. La Corte di Appello di Firenze accoglieva parzialmente il reclamo, escludendo che la vicenda potesse essere ricondotta ad un’ipotesi di “vizi procedurali”, ravvisando nella tardività della contestazione la preclusione all’esercizio del diritto di recesso. La Suprema Corte, investita della questione rileva che, ai fini della risoluzione della controversia, è opportuno analizzare la questione sulla natura del vizio del licenziamento intervenuto in forza di una contestazione tardiva, ciò sulla base della nuova formulazione dell’art. 18 l. 300/70. La nuova norma, infatti, prevede la sanzione reintegratoria solo nell’ipotesi dell’insussistenza del fatto contestato, mentre applica il regime della risoluzione del rapporto, con la sola indennità risarcitoria, nell’ipotesi di violazione della procedura dell’addebito ex art. 7 l. 300/70. Stabilire, quindi, quale significato attribuire alla tardività del licenziamento rispetto al fatto contestato, secondo la Suprema Corte, costituisce un elemento di fondamentale rilevanza. La Corte, nel richiamare un recentissimo orientamento espresso con sentenza n. 2513 del 31 gennaio 2017 con il quale la Corte ha ritenuto che un fatto tardivamente contestato dovesse essere ritenuto come “insussistente” e inidoneo all’accertamento, rileva altresì che la soluzione prospettata in tale orientamento non sembra coerente con la giurisprudenza precedente che ha ritenuto che la violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare non comporterebbe la reintegrazione del lavoratore. Si profilano, quindi, due orientamenti contrastanti: a) l’uno che ritiene che la tardività della contestazione e del licenziamento, collocandosi sul piano della conformazione ai principi di correttezza e buona fede (Cass. 16 aprile 2007, n. 9071), non attenga sotto alcun profilo all’insussistenza del fatto contestato, comunque ricorrente nella sua essenza ontologica, indipendentemente dalla sua accezione in senso materiale (Cass. 6 novembre 2014, n. 23669), piuttosto che giuridica (Cass. 13 ottobre 2015, n. 20540); b) l’altro orientamento, cui può ricondursi la sentenza n.2513/2017, secondo cui la contestazione intempestiva, indipendentemente dalla sussistenza della condotta, ne dimostra l’irrilevanza ai fini della prosecuzione del rapporto, dove la valutazione di irrilevanza proviene dallo stesso datore di lavoro, il quale pur consapevole dell’illecito tenuto dal lavoratore, non ritiene necessario richiedere giustificazioni, manifestando la volontà di prosecuzione del rapporto, così dimostrando, per fatto concludente, la scarsa importanza dell’inadempimento (art. 1455 c.c.). Se una condotta ritenuta di scarsa rilevanza non può considerarsi inadempimento, la contestazione tardiva deve ritenersi irregolare non soltanto sotto il profilo procedimentale, ma anche sotto quello sostanziale, perché di fatto comporta un mutamento di valutazione di gravità della condotta da parte del datore di lavoro che ha subito tale condotta, in un momento successivo a quello in cui era stato invece manifestato un disinteresse per l’inadempimento ed un interesse invece alla prosecuzione del rapporto. Il Collegio, quindi, ha ritenuto opportuno rimettere il ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle sezioni unite della Corte, in quanto la questione può essere qualificata “di massima di particolare rilevanza” a norma dell’art. 374 2° comma cpc.
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