Avv. Daniele Franzini
Il fondamento dell'obbligo di consegna della documentazione inerente un contratto, gravante sull'istituto bancario, risiede nel principio di buona fede contrattuale, cui è ispirata la legislazione in tema di intermediazione finanziaria.
Il diritto alla consegna di copia dei contratti è un diritto autonomo del cliente, specifico, nascente dall'obbligo da parte dell'intermediario finanziario di eseguire il contratto secondo buona fede.
Appare giustificato il ricorso alla procedura monitoria per consegna di documenti ex art. 633 c.p.c., ove si prevede che il giudice possa pronunciare ingiunzione di consegna di cosa mobile determinata, essendo la modulistica di un contratto di finanziamento una cosa mobile determinata che preesiste all'ordine di consegna.
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto l'ingiunzione di consegna della modulistica contrattuale richiesta dal cliente, va dichiarata inammissibile la domanda riconvenzionale formulata dalla banca opponente di accertamento del residuo credito asseritamente vantato con contestuale domanda di condanna dell'opposto al suo pagamento.
Non è ravvisabile alcuna comunanza di situazione o di rapporto giuridico tale da giustificare il simultaneus processus tra la domanda proposta dal cliente in sede monitoria (richiesta di documenti ex art. 119 TUB) e la domanda riconvenzionale proposta dalla banca in sede di opposizione (accertamento del residuo credito e conseguente condanna dell'opposto al pagamento al relativo pagamento).
Lo ha stabilito il Tribunale di Bari con sentenza n. 4272 del 16.10.2018.
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