Come proteggere le trasmissioni di eventi sportivi dalla pirateria online: pubblicato il report dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo

Come proteggere le trasmissioni di eventi sportivi dalla pirateria online: pubblicato il report dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo
Su richiesta della Commissione Europea, nel dicembre 2021 è stato pubblicato il “Mapping report on national remedies against online piracy of sports content” a cura dell’Osservatorio Europeo dell’Audiovisivo (“EAO”, European Audiovisual Observatory), istituto dal Consiglio d’Europa. L’Osservatorio ha condotto uno studio comparatistico dei rimedi previsti contro la pirateria, relativamente ai casi di violazioni dei diritti esistenti sulle trasmissioni di eventi sportivi, secondo le normative dei 27 paesi dell’Unione Europea e del Regno Unito.

Quanto emerso dallo studio conferma che, a livello europeo, sebbene gli eventi sportivi di per sé non siano soggetti alla tutela tipica del diritto d’autore, gli organizzatori ed i broadcaster di tali eventi godono di alcuni speciali diritti o di diritti connessi e, pertanto, le trasmissioni degli eventi sportivi ricevono una tutela effettiva, spesso attuata mediante i cosiddetti ordini di ingiunzione dinamica, strumenti ormai da qualche anno affermatisi anche nella prassi della giurisprudenza italiana (Trib. Milano, G.I. dott. Tarantola, decreto del 23 settembre 2019, confermato dall’ordinanza del 5 ottobre 2020, LEGA Serie A e SKY Italia s.r.l. c. Cloudflare, Inc. et al.).

L’allarmante crescita della pirateria audiovisiva mediante uso di IPTV illecite

Nel luglio 2021 già Fapav aveva lanciato un allarme relativo alla crescita dell’uso di IPTV illecite per la visione di eventi sportivi da parte della maggioranza degli utenti intervistati. La fruizione dei programmi sportivi illecitamente divulgati, sebbene rimanga al di sotto dei livelli percentuali relativi alla pirateria di film, serie e programmi televisivi generici, si è dimostrata essere l’unica in crescita, in controtendenza rispetto alle altre ipotesi di pirateria.

È probabile che tale aumento sia anche legato alla bassa percentuale di intervistati – solo il 37% – che reputa l’abbonamento a IPTV illecite come qualcosa di illegale e in violazione di diritti altrui, forse, anche perché 1 fruitore su 2 ne è venuto a conoscenza tramite parenti o amici. La sensibilità sociale al tema è però destinata ad aumentare, in parte grazie all’evolversi delle indagini della magistratura e della Guardia di Finanza che stanno attenzionando sempre più il fenomeno della pirateria audiovisiva online tramite abbonamenti fake, quali quelli delle IPTV illegali. Difatti, è notizia del 26 gennaio scorso l’inchiesta della Procura di Milano che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione criminale, a capo di un network inizialmente denominato “The Net”, che ha venduto a oltre 500.000 utenti abbonamenti illegali alle piattaforme televisive Sky, Netflix e Dazn, tutte contemporaneamente accessibili per soli 10€.

Se sul fronte penalistico non può abbassarsi la guardia davanti al proliferare di organizzazioni di questo genere, che vanno ad erodere i ricavi di quanti investono nella produzione e distribuzione di programmi e film, la tutela civilistica non può essere da meno, offrendo rimedi rapidi ed efficaci ai titolari dei diritti.

Il caso particolare delle trasmissioni di eventi sportivi: quali diritti e in capo a chi?

Diversamente da film e serie televisive, gli eventi sportivi non godono ab origine delle tutele concesse dal diritto d’autore, non essendo frutto di creazione intellettuale, quanto piuttosto di un susseguirsi imprevedibile di azioni poste in essere da atleti sulla base di precise regole. In tal senso si è espressa definitivamente la Grand Chamber della CGUE nel 2011, decidendo i casi Football Association Premier League Ltd (“FAPL”) c. QC Leisure (C-403/08) e Karen Murphy c. Media Protection Services Ltd (C-429/08). La Corte ha infatti stabilito che la FAPL non godesse dei diritti d’autore sugli incontri di “Premier League”, ma che questi ultimi, in quanto eventi unici e originali registrati e trasmessi al pubblico, fossero meritevoli di tutela secondo i diritti esclusivi degli organizzatori degli eventi e delle società emittenti licenziatarie, mediante gli strumenti previsti dal diritto interno degli Stati europei.

Ad esempio, in Italia il D. Lgs. n. 9/2008 prevede che l'organizzatore  della  competizione sportiva (e.g., la lega calcistica) e gli organizzatori degli eventi sportivi (e.g., le squadre di calcio) siano contitolari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi, sebbene l’esercizio di tali diritti spetti solo all’organizzatore della competizione, che decide se e come assegnare tali diritti audiovisivi alle società emittenti, disciplinandone l’operato mediante linee guida.

Diversamente, in Germania non esiste una speciale protezione per gli eventi sportivi, né una definizione di “organizzatore di eventi sportivi” e l’unica tutela concessa è quella relativa ai cosiddetti “house” o “domiciliary rights” ovvero una sottocategoria dei diritti di proprietà, secondo cui il “proprietario di casa”, quindi anche l’organizzatore dell’evento sportivo, avrebbe il diritto di impedire qualsiasi attività che avviene in “casa” sua o nelle pertinenze, comprese le registrazioni di eventi, secondo il principio di inviolabilità della proprietà. Questo tipo di tutela però non riesce a coprire efficacemente tutti quei casi di streaming illegali che si moltiplicano online a partire dalla trasmissione ufficiale, senza che nessun “pirata” abbia mai messo piede a bordo campo.

Per via di queste diversità esistenti tra le discipline degli Stati europei, diventano ancora più importanti gli studi comparatistici quali il Mapping report on national remedies against online piracy of sports content, che non solo illustra la normativa di volta in volta applicabile, ma si focalizza sui rimedi in concreto attuabili in caso di pirateria audiovisiva a danno delle trasmissioni di eventi sportivi.

I rimedi alla pirateria e le principali considerazioni contenute nel Report

Per quanto riguarda i rimedi contro la pirateria audiovisiva degli eventi sportivi è in primo luogo emerso come la direttiva 2000/31/CE (“Direttiva E-commerce”) non sia riuscita efficacemente a uniformare le procedure nazionali di “notice and take down” e i loro requisiti, procedure che in Italia possono essere attuate mediante diffida al soggetto che si assume in violazione oppure tramite istanza all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”).

In secondo luogo, lo studio mostra come tra i rimedi più efficaci e ampiamente utilizzati spicchi l’ingiunzione giudiziale, da richiedersi soprattutto verso gli intermediari online che “ospitano” (“hosting” e “caching” providers) o permettono l’accesso (“mere conduit” providers) ai siti pirata creati da terzi. Questo strumento, solitamente statico, a confronto con le violazioni online si è dovuto declinare ed evolvere nelle c.d. “dinamic blocking injunctions”, ovvero ordini di blocco a siti e piattaforme online che continuano a riprodurre i medesimi contenuti illeciti pur cambiando nome a dominio, indirizzo IP e URL, e nelle c.d. “live blocking injunctions” – ancora senza precedenti in Italia –, ossia ordini di blocco di breve durata che gli ISP devono attuare rapidamente (anche entro 30 minuti!) per evitare penali, scelti primariamente per la tutela degli eventi live o dei film in uscita al botteghino che hanno più valore proprio perché visti in diretta o al cinema (e.g., le partite del campionato di Serie A). Queste misure non sono attualmente disciplinate nemmeno a livello europeo, ma sono principalmente frutto della prassi delle corti, in risposta alle esigenze concrete dei titolari dei diritti violati online. In tal senso, celebre è la decisione della CGUE del 27 marzo 2014, C-314/12, Telekabel c. Constantin Film, che ha ammesso la possibilità per i giudici di ordinare ingiunzioni che non specificano quali misure tecniche l’Internet Service Provider debba adottare, ma richiedono solo che siano misure efficaci e idonee a dissuadere nuove violazioni online.

Rimandando alla lettura del Report per gli approfondimenti dedicati ai 28 Stati coinvolti, non può evitarsi di fare accenno ai due grandi temi sottostanti questi rimedi ovvero, in primis la quasi impossibilità di colpire direttamente i veri pirati del web, che facilmente si nascondono dietro nuovi account e nuovi DNS e i cui dati o sono falsi o non rivelabili per “motivi di privacy” e, in secundis, l’annoso problema del bilanciamento tra i diritti d’autore e connessi e il diritto della libertà d’impresa degli Internet Service Provider.

Avv. Alessandro La Rosa e Dott.ssa Chiara Arena

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