Cloud Services e private copying levy: sviluppi in tema di equo compenso

Cloud Services e private copying levy: sviluppi in tema di equo compenso
Analizzando la giurisprudenza UE relativa ai servizi emergenti dei Cloud Service Providers di cui alla causa C-265/16 – VCAST/RTI, nonché l’impatto della nuova Direttiva UE sul diritto d’autore nel Mercato Unico Digitalela CGUE ha stabilito che la direttiva 2001/29/CE Infosoc, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), deve essere interpretata come ostativa alla normativa nazionale che consenta a un’impresa commerciale di fornire a privati un servizio Cloud per il remote recording, ossia per la registrazione di copie private di opere protette dal diritto d’autore tramite un sistema informatico, in cui vi è diretta partecipazione di detta impresa alla registrazione senza il consenso dell’avente diritto.

Il caso di cui sopra lascia spazio a diverse considerazioni circa la possibilità di ritenere la mera fornitura di servizi di Cloud storage di contenuti audiovisivi, concernenti esclusivamente riproduzioni effettuate su singole richieste degli utenti finali, soggetta ad eccezioni.

Di pertinenza il recente parere dell’Avvocato Generale Hogan sul caso Austro-Mechana (C-433-20), ove i servizi Cloud sono trattati dal punto di vista del private copying levy.

Il caso Austro-Mechana

Austro-Mechana, società di società di gestione collettiva dei diritti d’autore che percepisce, tra l’altro, il corrispettivo per lo sfruttamento del diritto di riproduzione su supporti di memorizzazione, ha citato in giudizio la società tedesca Strato, che fornisce il servizio HiDrive (una soluzione di archiviazione Cloud virtuale che offre spazio sufficiente per memorizzare foto, musica e film). La pretesa di Austro-Mechana si basa sul presupposto che il corrispettivo per lo sfruttamento del diritto di riproduzione su supporto di memorizzazione sia dovuto, qualora supporti di memorizzazione di qualsiasi tipo siano, nell’ambito di un’attività commerciale, immessi sul mercato con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma all’interno del territorio nazionale, anche in situazioni che comportano la fornitura di spazio di archiviazione basato su Cloud.

L’imposizione di un onere aggiuntivo per il Cloud storage a titolo di corrispettivo per lo sfruttamento del diritto di riproduzione su supporto di memorizzazione avrebbe, secondo Strato, l’effetto di raddoppiare o addirittura triplicare la misura di pagamento.

Secondo il Tribunale di primo grado austriaco la difesa proposta da Strato era fondata, pertanto il giudice del rinvio su impulso di Austro-Mechana ha rimesso alla CGUE le decisione, per comprendere se, nel caso di specie, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva Infosoc copra l’archiviazione di contenuti protetti dal diritto d’autore nel Cloud.

Eccezione al diritto di riproduzione

Secondo l’Avvocato Generale Hogan, non vi è alcuna indicazione che il legislatore dell’UE abbia inteso limitare l’ambito di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva Infosoc esclusivamente ai supporti fisici. L’eccezione dovrebbe quindi riguardare un supporto più intangibile come lo spazio di archiviazione o la capacità resa disponibile nel Cloud da un fornitore di servizi Internet. Tale conclusione risulta in linea con l’obiettivo dalla direttiva 2001/29, ovvero quello di garantire che la tutela del diritto d’autore nell’UE sia in linea con l’emergere di nuove forme di sfruttamento dei contenuti protetti dal diritto d'autore. Il parere in questione si distingue dalla decisione della causa VCAST, segnatamente sottolineando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva Infosoc: (i) deve essere interpretato come non riguardante il caso di copie private realizzate da una fonte illecita (il caso VCAST ha assunto la forma di una trasmissione illegale che non era stata autorizzata dal titolare dei diritti); (ii) riguarda esclusivamente il diritto di riproduzione e non si estende al diritto di comunicazione al pubblico delle opere e al diritto di messa a disposizione del pubblico (nel caso VCAST il fornitore di servizi Internet aveva fornito servizi che consistevano nella riproduzione e la messa a disposizione delle opere che sono state poi salvate in un archivio dati Cloud).

Ogni fase del processo di caricamento e/o downloading di contenuti protetti dal diritto d’autore nel Cloud da dispositivi o supporti come gli smartphone costituisce una riproduzione di tali contenuti che, in linea di principio, viola l’articolo 2 della direttiva Infosoc, a meno che tale riproduzione non sia giustificata da un’eccezione o di una limitazione ai sensi dell’articolo 5. Dato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), e l’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva Infosoc mirano ugualmente a evitare sia la sovra sia la sotto compensazione del titolare dei diritti, la questione che sorge è se sia necessario corrispondere un contributo separato per ogni passaggio di questa sequenza di copie, inclusa la riproduzione/archiviazione nel Cloud, dato che un importo adeguato potrebbe essere già stato pagato dall’utente.

Il parere in questione offre ulteriori sviluppi nell’interpretazione del regime del diritto d’autore applicabile ai servizi Cloud, proponendosi di entrare nel merito dell’iter relativo al prelievo per copia privata per accertare se, alla luce dell’analisi tecnica che coinvolge il fornitore di servizi Cloud, si possa ravvisare l’opportunità di un equo compenso per l’avente diritto.

Avv. Maria Giorgia Mazzilli e Dott.ssa Manuela Fogli

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