Circolazione di opere dell’ingegno per il tramite di NFT e profili attinenti alla territorialità

Circolazione di opere dell’ingegno per il tramite di NFT e profili attinenti alla territorialità
I Non Fungible Token, più comunemente conosciuti come NFT, lungi dal rappresentare quella che molti degli addetti ai lavori hanno definito come “bolla”, paiono essere diventati parte integrante della nostra realtà economica, sociale e culturale, in grado di stimolare nuovi segmenti di business che richiedono significative riflessioni sul piano legale, ad esempio in relazione al profilo della territorialità dello stesso NFT – il che per i conoscitori del tema potrebbe apparire prima facie un ossimoro – e del bene ad esso sottostante.
NFT e bene sottostante

Anzitutto, quando parliamo di NFT occorre infatti distinguere due piani, non del tutto coincidenti: quello del NFT in sé considerato come ‘linea di codice’, che è sostanzialmente uno smart contract, e quello del bene sottostante (incorporato o, nel caso qui analizzato più correttamente dovremmo dire ad esso ‘collegato’), che è sostanzialmente un contenuto digitale multimediale, qualificabile in moltissimi casi come opera dell’ingegno di carattere creativo ai sensi dell’art. 1 L. 633/1941.

In particolare, le opere dell’ingegno circolano sui diversi mercati, quale ad esempio quello dei mezzi di comunicazione digitali, per il tramite di accordi di licenza, che ne autorizzano lo sfruttamento economico.

Detto sfruttamento economico, può in talune circostanze essere limitato territorialmente, e pertanto laddove l’utilizzazione dell’ opera creativa avvenga per il tramite di NFT occorre attentamente valutare i profili sulla territorialità

NFT, beni sottostanti e loro collocazione naturale

Quanto al NFT, questo per sua natura è un token non fungibile che ‘viaggia’ su blockchain (es. quella di Ethereum, oppure la layer 2 di Poligon) in maniera ‘aterritoriale’ quindi senza barriere territoriali, salvo che determinate piattaforme o marketplace non consentano per propria policy o questione di compliance l’accesso alla stessa solo da determinati territori, ma qui siamo su un livello di interfaccia rispetto alla blockchain vera e propria.

Ma allora… dove si troverà materialmente il contenuto digitale e/o multimediale?

Ogni NFT in genere contiene tra i c.d. metadati l’indicazione di un link, con reindirizzamento ad un URL, che può contenere sia ulteriori metadati (che a loro volta non risulti conveniente tenere in storage sulla blockchain) sia contenuto che potrebbe trovarsi in formato o modalità di c.d. unlockable content, ossia contenuto non accessibile a chiunque tramite semplice visione del NFT sulla blockchain.

Un simile storage, online ma off-chain, presenta il vantaggio di garantire accesso, in maniera mirata (sotto il profilo territoriale, temporale, di tipo e quantità di fruizione ed utilizzo) al solo soggetto titolare del token.

NFT e limitazioni territoriali

Da siffatte analisi tecniche sulla natura dei NFT, beni sottostanti e loro collocazione on chain e off chain, possiamo ricavare una importante considerazione sul tema della territorialità. 

Laddove l’opera dell’ingegno che si intenda sfruttare economicamente per il tramite del NFT, sia autorizzata a tale sfruttamento ma secondo precisi limiti territoriali, sarà possibile circoscrivere l’ambito territoriale di detto sfruttamento mediante accorgimento tecnico di accessibilità degli URL solo dai territori inclusi nel perimetro autorizzativo.

Non pare, infatti che lo strumento dello smart contract, possa aiutare a tali fini, poiché si tratterebbe, nel caso, di utilizzare il coding del NFT per sua natura destinato a circolare su blockchain che è per definizione ‘borderless’.

Evidenti sono in questo ultimo caso i rischi connessi, potendosi facilmente configurare una responsabilità per inadempimento laddove lo sfruttamento economico delle opere dell’ingegno avvenga al di fuori dei limiti territoriali espressamente previsti nelle licenze autorizzative.

I ‘puristi’ della blockchain alzeranno più di un sopracciglio leggendo tutto quanto sopra, ma qui si tratta di prendere dalla blockchain ciò che possa essere utile alle aziende, nel caso di specie sopra rappresentato, quindi ben vengano ‘compromessi’ tecnici come quello descritto che permettano di raggiungere gli obiettivi del business.

Avv. Andrea Grasso, Avv. Alessandro La Rosa, Avv. Martina Petrucci, Dott. Nicola Merci - SP Tech

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