Avv. Daniele Franzini
La domanda introdotta al fine di far valere violazioni di Veneto Banca al momento del collocamento delle proprie azioni (in forza delle quali la banca sarebbe venuta meno ai propri obblighi informativi e di diligenza al momento dell’acquisto e della mancata vendita delle stesse) non può essere proposta nei confronti di Intesa San Paolo, cessionaria dell’azienda di Veneto Banca e ciò in forza delle disposizioni di cui al D.L. 99/2017, il quale esclude espressamente dal perimetro della cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalla violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento” (art. 3, c. 1, lett. b), nonché “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa e le relative passività” (art. 3, c. 1, lett. c).
Lo ha stabilito il Tribunale di Padova con sentenza del 5.2.2019.
Related Posts