Nuova decisione della CGUE sul criterio di giurisdizione nell’UE

Nuova decisione della CGUE sul criterio di giurisdizione nell’UE
Avv. Alessandro La Rosa Il conflitto di giurisdizione costituisce senza dubbio un tema delicato per i legislatori nazionali ed europei. La rilevanza economica e sociale assunta dai mercati online ha maggiormente accentuato l’esigenza di promuovere una migliore cooperazione tra gli Stati Membri europei al fine di garantire certezza del diritto e più speditezza nella circolazione delle decisioni nazionali all’interno dell’Unione Europea. Nell’ambito della proprietà intellettuale e del diritto all’immagine, tale esigenza è ancora più sentita data la grande mole di contraffazioni online ed usi lesivi di brand o immagini altrui che Internet ha reso ancor più di facile attuazione. Come noto, il Regolamento n. 1215/12/CE ha da ultimo modificato la disciplina europea (Reg. n. 44/2001/CE) in materia di giurisdizione ed esecuzione dei provvedimenti nazionali negli altri Stati Membri, recependo, peraltro, molti principi fissati dalla giurisprudenza europea. Il principio generale stabilisce che la competenza giurisdizionale debba essere esercitata dal paese dell'UE in cui il convenuto è domiciliato, indipendentemente dalla sua nazionalità. Tuttavia, in alcune circostanze, il convenuto potrà essere citato avanti al tribunale di un altro paese dell'UE. Il Regolamento elenca i settori di giurisdizione ove è così: la giurisdizione speciale o esclusiva, nonché la giurisdizione in materia di assicurazioni, contratti di consumo e contratti di lavoro individuali. Le disposizioni che meritano più attenzione sono quelle relative alla competenza giurisdizionale in materia di illecito extra-contrattuale. Al riguardo, l’art. 7 del Regolamento dispone che nei casi di illeciti la giurisdizione spetterà al giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto. Sul tema, la Corte di Giustizia Europea era già intervenuta più volte per precisare che ai fini della giurisdizione potrà aver rilevanza sia il luogo dove è insorto il danno, sia dove si è verificato il fatto generatore (cfr. CGEU, C-68/93 e C-161/10). Sebbene tale criterio sia alternativo al principio generale del luogo del domicilio del convenuto, esiste una grande differenza con riferimento all’estensione del risarcimento danni che l’attore potrà chiedere nell’uno e nell’altro caso. In linea generale, se l’illecito ha recato danni in più Paesi, l’attore potrà chiedere il risarcimento di tutti i danni occorsi nelle varie giurisdizioni solo qualora abbia adito il giudice dello Stato in cui il convenuto ha il proprio domicilio. Mentre, in tutte le altre giurisdizioni potranno essere risarciti soltanto i danni arrecati nel singolo Paese (approccio a mosaico: C-21/76, C-69/93). Nei casi di ubiquitous media, ovvero di attività avvenute nel web, il trasgressore potrebbe agire da qualsiasi parte dell’UE (o meglio del Globo) e arrecare danni in un numero potenzialmente illimitato di Paesi. Secondo consolidata giurisprudenza (cfr. per tutte Tribunale di Roma, ordinanza collegiale del 22.1/11.2.2010), se l’attore lamentasse in giudizio la lesione dei propri diritti, in alternativa al criterio generale, l’azione potrà essere proposta anche davanti alla Sezione Specializzata competente per il luogo dove i fatti lesivi siano stati commessi o dove i danni si siano verificati, quando risulti che l’azione del danneggiante sia stata tale da poter essere ragionevolmente considerata diretta anche verso lo Stato in cui, appunto, si sono verificati i danni. Ovviamente, il prerequisito affinchè si possa agire in un determinato Stato, diverso da quello del domicilio del convenuto, è che il diritto di cui si chiede tutela e ristoro sia protetto in quello Stato Membro. Sul punto, è interessante osservare come tali principi siano stati applicati dalla Corte di Giustizia Europea in materia di diritti della personalità e quali eventuali sviluppi potrebbero portare. In merito, nella sentenza eDate (C-509/09 e C-161/10) la Corte ha formulato un ulteriore (rispetto a quelli di cui si è già discusso sopra) criterio di competenza in riferimento solamente ai casi di diffamazione: un’azione può essere avviata dinanzi ai giudici del luogo in cui si trova il centro degli interessi dell’attore per il risarcimento totale (e non territoriale/mosaico) dei danni subiti. Tale luogo corrisponderebbe allo Stato membro in cui l’attore risiede abitualmente o ad un altro uno Stato membro rispetto al quale possa essere dimostrata l’esistenza di un collegamento particolarmente stretto, ad esempio perché l’attore vi esercita un’attività professionale. Sebbene non sia espressamente menzionata, sembrerebbe che nella sentenza eDate l’idea fortemente sottesa alla creazione di un criterio supplementare speciale di competenza sia la tutela di diritti fondamentali. Gli effetti di tale sentenza sembrerebbero tuttavia limitati soltanto ai casi di diffamazione riguardanti persone fisiche, con esclusione delle persone giuridiche, anche in virtù della decisione resa in Shevill e altri contro Presse Alliance (C-69/93). Tale limitazione potrebbe essere tuttavia superata se la Corte di Giustizia deciderà di seguire le conclusioni dell’Avvocato Generale nel caso C-194/16. Infatti, lo scorso 13 luglio, nelle sue conclusioni, l’Avvocato Generale Bobek ha ritenuto che una società che lamenti la violazione dei propri diritti della personalità a causa della pubblicazione di informazioni lesive su Internet potrà agire in giudizio nello Stato membro in cui si trova il “centro dei suoi interessi” per il risarcimento della totalità del danno subito. Nella motivazione, l'AG ha ricordato che il luogo in cui il danno è avvenuto è presumibilmente quello in cui la reputazione della persona è stata maggiormente lesa: per l'appunto, nei casi di diffamazione tale luogo è presumibilmente quello in cui la persona fisica o giuridica abbia il proprio centro di interessi. Il caso in questione è importante in quanto potrebbe portare i giudici europei a modificare la loro giurisprudenza anche in virtù della natura particolare di Internet e delle informazioni pubblicate su di esso, abbandonando, in particolare, per quanto riguarda il contenuto reso accessibile su Internet, la competenza a mosaico che è stata definita, per esempio, nella sentenza Shevill in specifico riferimento ai danni derivanti dalla diffusione di informazioni diffamatorie attraverso la carta stampata.
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