In caso di pluralità di addebiti ciascun fatto è idoneo a giustificare il licenziamento

In caso di pluralità di addebiti ciascun fatto è idoneo a giustificare il licenziamento
Avv. Francesca Frezza Qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione. Il principio, già espresso dalla Corte di Cassazione (cfr. sentenze n. 454 del 2003; n. 24574 del 2013 e n. 12195 del 2014), è stato ribadito recentemente con sentenza della stessa Corte n. 18836 depositata il 28 luglio 2017. Il caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte riguardava l’impugnativa di un licenziamento per giusta causa promossa da un dipendente al quale erano state contestate una serie di condotte disciplinarmente rilevanti e ritenute dall’azienda idonee a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Sia nel corso del primo che del secondo grado il lavoratore era rimasto soccombente. Con il gravame proposto il lavoratore criticava la sentenza della Corte territoriale per non aver rilevato che il dipendente era stato licenziato per un complesso di addebiti, mentre i giudici del merito ne avevano ritenuto fondato solo uno. La Corte territoriale aveva ritenuto, infatti, conformemente al primo giudice, sussistente l'addebito contestato al lavoratore, consistente nell'avere "aggredito dapprima verbalmente, poi fisicamente con un colpo di testa inferto al volto", un collega, suscitando la reazione di questi, che lo aveva spintonato, "forse anche per allontanarlo da sé". Ciò posto, lamentava il lavoratore che "in nessun punto degli atti difensivi di primo grado si affermava che ciascuno dei fatti contestati, considerati singolarmente e non congiuntamente, poteva/doveva essere considerato idoneo a costituire giusta causa di risoluzione del rapporto". Sosteneva, quindi, che la Corte di Appello avrebbe violato il principio della "immodificabilità della contestazione e della domanda". Secondo la Suprema Corte le doglianze del ricorrente sono prive di fondamento, avendo la Corte di Appello correttamente applicato il principio secondo cui "qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro; ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento”. La Corte precisa, poi, ulteriormente che non era il datore di lavoro a dover provare che aveva licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate, bensì era la parte che ne aveva interesse, e cioè il lavoratore, a dover provare che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro. La Corte territoriale, conclude la Suprema Corte, ha, quindi, correttamente valutato che anche l'unico addebito ritenuto effettivamente sussistente manteneva la sua idoneità a giustificare il recesso.
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