Avv. Daniele Franzini
Il soggetto cessionario, anche non avente natura bancaria, del credito nelle operazioni di cartolarizzazione, può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo con estratto conto certificato ex art. 50 TUB.
Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31577 pubblicata il 3 dicembre 2019.
Come è noto, l’art. 50 TUB afferma che “la banca e le banche possono chiedere il decreto ingiuntivo previsto dall’art. 633 c.p.c. anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”.
L’articolo 4 comma 1 della Legge n. 130/1999 sulle Cartolarizzazioni dispone che, alle cessioni di credito poste in essere ai sensi della medesima legge, si applica l’art. 58 comma 3 TUB, rubricato “Cessione di rapporti giuridici”, il quale – a sua volta - prevede che i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano, inoltre, applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.
Secondo la Suprema Corte “non vi è dubbio quindi che in base al combinato disposto delle due norme sopra citate è stata estesa anche ai cessionari di crediti acquistati nelle operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 quella speciale prerogativa concessa dal legislatore all’art. 50 del Testo Unico Bancario – che costituisce una disciplina speciale di carattere processuale – alle banche allo scopo di dotarle di strumenti rapidi ed efficaci che consentano di contenere gli immobilizzi e le perdite su crediti, i cui effetti dannosi si rifletterebbero automaticamente su tutto il sistema economico e finanziario che riceve credito dalle banche”.
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