Carte clonate e onere della prova

Carte clonate e onere della prova
Avv. Daniele Franzini In tema di assolvimento dell’onere probatorio posto a carico del prestatore di servizi di pagamento, così come disciplinato dall’art. 10, secondo comma, D.Lgs. n. 11/2010,  la prova della frode, del dolo o della colpa grave dell’utilizzatore va interpretato nel senso che la produzione documentale volta a provare l’“autenticazione” e la formale regolarità dell’operazione contestata non soddisfa, di per sé, l’onere probatorio. È, infatti, necessario che il prestatore di servizi di pagamento provveda specificamente a indicare una serie di elementi di fatto che caratterizzano le modalità esecutive dell’operazione dai quali possa trarsi la prova, in via presuntiva, della colpa grave dell’utente. Lo ha stabilito il Collegio di Coordinamento Arbitro Bancario e Finanziario con la decisione del 2 ottobre 2019. L’apparente corretta autenticazione dell’operazione, infatti, non è necessariamente sufficiente a dimostrarne la riconducibilità all’utilizzatore che la abbia disconosciuta. Pertanto, la responsabilità dell’utilizzatore rimane circoscritta ai casi di comportamento fraudolento del medesimo ovvero al suo doloso e gravemente colposo inadempimento degli obblighi previsti dall’art. 7 del D.Lgs. n. 11/2010. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui il prestatore di servizi di pagamento non dimostri la responsabilità dell’utilizzatore, quest’ultimo non sarà tenuto a sopportare le conseguenze dell’uso fraudolento o comunque non autorizzato dello strumento di pagamento e avrà diritto al rimborso della somma indebitamente sottrattagli.
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