Il titolare di carta di credito non è tenuto alla verifica periodica e ravvicinata della disponibilità della carta; non è quindi ravvisabile alcuna colpa grave nella condotta del soggetto che provveda a presentare la denuncia di smarrimento solo a distanza di otto giorni dalla data del primo utilizzo fraudolento della medesima.
Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, che, con la sentenza n. 185 del 19 gennaio scorso, si è pronunciato sulla domanda di un soggetto che aveva agito nei confronti del proprio istituto bancario e della società che aveva emesso lo strumento di pagamento elettronico per ottenere il rimborso delle somme che erano state addebitate a causa dell'utilizzo fraudolento fatto da terzi della carta che era stata smarrita. Nel giungere a tali conclusioni il Tribunale, offrendo un'interpretazione estremamente rigorosa della normativa di settore (art. 12, comma 3, D. Lgs. 11/2010, ai sensi della quale il titolare di una carta di credito risponde dell'utilizzo indebito che ne viene fatto da terzi solamente nelle ipotesi in cui abbia agito con dolo o colpa grave) ha ritenuto che non potesse essere ravvisata alcuna colpa grave nella condotta dell'attore che aveva preso consapevolezza dello smarrimento della carta ed aveva provveduto ad effettuare formale denuncia solo a distanza di otto giorni dal primo utilizzo fraudolento.
Secondo il giudice fiorentino, infatti, nessuna norma impone la verifica periodica e ravvicinata della carta da parte del relativo titolare e, pertanto, non può assumere alcuna rilevanza neppure la circostanza che il titolare in sede di denuncia penale abbia omesso di fornire particolari circa il luogo/momento dello smarrimento/sottrazione. Nella pronuncia in commento, il Tribunale di Firenze ha comunque chiarito che la condanna dell'istituto che aveva emesso la carta di credito non derivava da un'autonoma condotta illecita posta in essere da quest'ultimo, ma esclusivamente da una scelta del legislatore che, con il D. Lgs. 11/2010, ha infatti inteso favorire la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, ponendo a carico dell'intermediario i rischi connessi al loro uso indebito. Ciò anche in considerazione del fatto che l'emittente “agendo nella sua veste professionale “ può senz'altro provvedere ad una valutazione preventiva del rischio connesso all'uso indebito delle carte e, eventualmente, ad assicurarsi rispetto allo stesso.
In conclusione, il Tribunale di Firenze ha posto l'onere economico conseguente agli indebiti utilizzi della carta in capo all'emittente e alla Banca responsabile per non avere rilevato l'anomalia delle operazioni che erano state effettuate in modo fraudolento (nel caso di specie l'anomalia era riconoscibile dal fatto che nel giro di pochi giorni erano stati effettuati acquisti per un importo complessivo di euro 30.000,00 a fronte invece di un uso, sino a poco prima, saltuario della carta da parte del titolare con addebiti mensili di poche centinaia di euro). Si tratta di un orientamento che si pone in controtendenza rispetto ad alcuni precedenti in cui l'omessa tempestiva denuncia di smarrimento aveva comportato il rigetto delle richieste di rimborso fatte dal soggetto che aveva smarrito la carta (ex multis: Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Napoli, decisione n. 4964 del 30.7.2014).
Avv. Daniele Franzini