
La somma investita in buoni fruttiferi postali con clausola “PFR” (ovvero “pari facoltà di rimborso”, che consente a uno dei sottoscrittori di riscuotere l’intero importo con la semplice presentazione del titolo), dopo la morte di uno dei cointestatari, va liquidata all’altro in uno agli interessi maturati.
E ciò anche se il cointestatario non presenti la dichiarazione di successione, né la quietanza degli eredi del defunto contitolare del buono. Lo ha stabilito il Tribunale di Verona, sezione terza, con ordinanza del 24.11.2017.
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