Il credito litigioso, derivante da un fatto illecito o da un rapporto contrattuale contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l’insorgere della qualità di creditore abilitato all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto dispositivo compiuto dal debitore.
Pertanto, il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare, e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l’indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che dichiari inefficace l’atto di disposizione e la sentenza negativa sull’esistenza del credito. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19439 pubblicata in data 18 luglio 2019.
Avv. Daniele Franzini