Ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria ordinaria, ai sensi dell’art. 2901 c.c., la nozione di credito deve essere intesa in senso lato, come comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore. Lo ha stabilito la VI Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14576 pubblicata il 28 maggio 2019.
La Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi relativamente ad una controversia, avente ad oggetto il conferimento di immobili in fondo patrimoniale, si è pronunciata circa i presupposti del credito rilevanti per l’esperimento dell’azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c., delineando la nozione di credito rilevante a tal fine. La Suprema Corte ha ribadito l’orientamento (tra le altre, Cass., SU, n. 9440/2004, Cass. n. 1893/2012, Cass. n. 5619/2016) secondo cui anche un credito eventuale – come quello fideiussorio – legittima la dichiarazione di inefficacia di un atto dispositivo da parte del debitore e (come nel caso di specie) del fideiussore, ritenendosi comprese nella nozione di credito rilevante ai fini dell’applicazione dell’art. 2901 c.c. anche la ragione o la aspettativa e hanno altresì statuito che, stante la preesistenza del debito fideiussorio all’atto di conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale, la verifica circa la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 2901 c.c. debba limitarsi alla sola scientia damni.
Avv. Daniele Franzini