Assenza di abuso di posizione dominante nella fissazione delle tariffe da parte delle CMO: il parere dell’avvocato generale

Assenza di abuso di posizione dominante nella fissazione delle tariffe da parte delle CMO: il parere dell’avvocato generale
L'avvocato generale Pitruzzella lo scorso 16 luglio ha presentato le proprie conclusioni con riguardo a due cause gemelle in tema di legittimità delle tariffe applicate dagli organismi di gestione collettiva a società che organizzano eventi musicali. Il parere pare estremamente cauto, andando a rimandare al giudice di merito la valutazione sul caso concreto e, di riflesso, la verifica sulla sussistenza o meno di una condotta di concorrenza sleale.
Le questioni pregiudiziali sollevate dai giudici di rinvio

Nei contenziosi gemelli che vedono la SABAM , organismo di gestione collettiva belga, come ricorrente, con riguardo alle contestazioni azionate nei propri confronti da società che organizzano eventi musicali, i giudici di rinvio hanno chiesto di verificare la sussistenza di abuso di posizione dominante nelle modalità di fissazione delle tariffe da parte di CMO che operino in condizioni di monopolio di fatto.

Alla Corte di giustizia europea viene chiesto :

Se l'articolo 102 del TFUE, eventualmente in combinato disposto con l'articolo 16 della direttiva 2014/26, dovrebbe essere interpretato nel senso che si configura abuso di posizione dominante qualora una società di gestione dei diritti d'autore, che in uno Stato membro ha un monopolio di fatto,

  • applichi agli organizzatori di eventi musicali, per il diritto di comunicazione al pubblico di opere musicali, un modello di compenso, fondato tra l'altro sul fatturato, utilizzando una tariffa forfettaria in scaglioni, invece di una tariffa che tenga conto (utilizzando le sofisticate attrezzature tecniche) della quota precisa del repertorio tutelato dalla società di gestione nella musica ascoltata durante l'evento,
  • fa dipendere i compensi delle licenze anche da elementi esterni, come, inter alia, il prezzo di ingresso, il prezzo delle consumazioni, il budget artistico per gli esecutori e il budget per altri elementi, come la scenografia.
La posizione di Pitruzzella

Con il parere reso lo scorso 16 luglio l'avvocato generale Pitruzzella assume una posizione cauta e condivisibile rispetto ai quesiti proposti dalle corti di rinvio. Infatti, pur ritenendo di massima che nell'interpretazione dell'art. 102, secondo comma, lettera a) del Trattato, non sussista abuso di posizione dominante quando un organismo di gestione imponga prezzi tramite una struttura tariffaria basata su un'aliquota applicata ai ricavi, tuttavia, non esclude che l'applicazione di sistemi tariffari forfettari e non analitici possa condurre all'imposizione di compensi non equi, specie ove si possano adoperare altri metodi che consentano di meglio identificare e di quantificare in maniera più precisa le opere musicali realmente eseguite.

L'avvocato generale, nel rimandare la valutazione di merito al giudice di rinvio, precisa che laddove sussistano alternative, debbano essere idonee a realizzare lo stesso scopo che sia la tutela degli interessi degli autori, compositori ed editori musicali, senza tuttavia comportare un aumento sproporzionato delle spese sostenute per la gestione dei contratti e per la sorveglianza sull'utilizzo delle opere musicali tutelate dal diritto d'autore.

Avv. Maria Letizia Bixio

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