Assegni trafugati: concorso di colpa

Assegni trafugati: concorso di colpa
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di intrasferibilità, costituisce condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 9769 del 26.5.2020.
Il caso sottoposto all’esame della Corte

La vicenda riguardava una compagnia assicuratrice che aveva inviato, tramite posta ordinaria, tre assegni di traenza non trasferibili, successivamente trafugati. Tali assegni, infatti, erano stati sottratti prima di pervenire ai rispettivi destinatari e posti all’incasso presso le agenzie di un istituto di credito, dietro esibizione di documenti di identità falsificati.

La compagnia assicuratrice – poi ricorrente in Cassazione – conveniva innanzi al Tribunale l’istituto di credito, chiedendo il risarcimento dei danni per aver dovuto effettuare nuovi pagamenti in favore dei beneficiari.

La Corte d’Appello, a differenza del Giudice di primo grado che aveva respinto la domanda proposta dall’attrice, condannava l’istituto di credito al pagamento delle somme richieste dalla compagnia assicuratrice, rilevando che la banca risponde sempre del pagamento di un assegno non trasferibile effettuato a favore di un soggetto non legittimato a riceverlo. I giudici di merito, in particolare, escludevano il concorso di colpa del mittente (ovvero dell’assicurazione) per avere inviato gli assegni di traenza tramite posta ordinaria.

Il quesito rivolto all’esame delle Sezioni Unite

La Prima Sezione della Cassazione, investita della vicenda, ha rimesso gli atti alle Sezioni Unite, al fine di chiarire se vi è “la possibilità di ravvisare un concorso del danneggiato (…) nella spedizione di un assegno a mezzo posta (…), con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione”.

La responsabilità contrattuale della banca

Le Sezioni Unite hanno già avuto modo di affermare la natura contrattuale della responsabilità della banca che effettui il pagamento di assegni trafugati, muniti di clausola di intrasferibilità, a persona diversa dall’effettivo beneficiario per errore nell’identificazione del legittimo portatore del titolo.

Secondo la giurisprudenza di legittimità si tratterebbe, in particolare, di una responsabilità da contatto sociale, ovvero fondata sull’obbligo di protezione gravante sull’istituto di credito verso i soggetti interessati al buon esito dell’operazione.

La decisione delle Sezioni Unite: il concorso di colpa del danneggiato

La Corte ha censurato la sentenza impugnata nel capo in cui escludeva il concorso di colpa del mittente, affermando che l’invio tramite posta ordinaria da parte della compagnia assicuratrice ha agevolato la riscossione dell’assegno da parte di un soggetto non legittimato.

Segnatamente, la Corte ha statuito che “se la sottrazione sia stata cagionata o comunque agevolata dall’adozione di modalità di trasmissione inidonee a garantire, per quanto possibile, che l’assegno pervenga al destinatario, non può dubitarsi che la scelta delle predette modalità costituisca, al pari dell’errore nell’identificazione del presentatore, un antecedente necessario dell’evento danno (…)”.

Di conseguenza, il comportamento della banca, che decide volontariamente di esporsi a una situazione di rischio superiore alla soglia della normalità, giustifica il riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato stesso.

Avv. Daniele Franzini
 
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