Garante Privacy: ancora uno stop al Telemarketing selvaggio

Garante Privacy: ancora uno stop al Telemarketing selvaggio
All’esito di una serie accertamenti posti in essere su contratti commerciali di Fastweb il Garante ha stabilito che l’azienda di telecomunicazioni dovrà potenziare i controlli sulla propria rete vendita e cessare le telefonate promozionali verso gli utenti che si sono opposti al trattamento dei loro dati per finalità di marketing o che non hanno espresso il loro consenso.

Infatti, a seguito di numerose segnalazioni dei consumatori che lamentavano continue chiamate indesiderate dai call center, aventi l’intento di proporre offerte commerciali, l’Autorità ha dato il via ad alcune ispezioni (tenutesi tra il gennaio 2016 e l’ottobre 2017), in seguito alle quali sono emerse molteplici irregolarità con riferimento ad attività di marketing svolte senza il consenso degli interessati. Il Garante ha altresì riscontrato anche l’uso sproporzionato ed improprio di telefonate promozionali verso numeri non inseriti nelle c.d. liste di contattabilità, che la compagnia telefonica trasmetteva ai partner. Un numero esorbitante: più di 8 milioni di chiamate verso quasi 3 milioni di clienti, per le quali la società non era in grado di confermare l’iscrizione dei clienti nel Registro delle Opposizioni.

In proposito, sono state rilevate anomalie nel servizio di richiamata (call me back), attivo sul sito di Fastweb, per cui, qualora l’utente avesse selezionato sulla pagina web una opzione per poter essere contattato, questo avrebbe autorizzato all’uso dei propri dati personali per finalità di marketing e profilazione. E’ chiaro che, questo tipo di attività, non consente al cliente di esprimere il consenso per finalità di trattamento indiscutibilmente differenti tra loro.

Dunque con il provvedimento n. 235 dell’ 18 aprile 2018, il Garante Privacy ha di fatto vietato alla compagnia di trattare dati di chi non avesse manifestato il consenso o che, comunque, lo avesse revocato o avesse fatto valere diritto di opposizione, e, inoltre, di profilare i clienti senza averli debitamente informati ed avere raccolto il loro consenso.

Avv. Vincenzo Colarocco 

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