Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 27436 del 20 novembre 2017, dirimono il contrasto giurisprudenziale esistente in tema di tutela e di azioni giudiziali esperibili per il socio lavoratore di cooperativa escluso dal rapporto associativo e licenziato. La Corte, analizzando la combinazione dei due rapporti in capo al socio di cooperativa, associativo e di lavoro, ripercorre i due orientamenti giurisprudenziali contrastanti scaturenti dal diverso peso dato a ciascuno dei due rapporti.
Secondo un primo orientamento, infatti, il socio lavoratore deve prima opporsi alla delibera di esclusione se vuole impugnare il licenziamento; senza l’opposizione alla delibera di esclusione diventa inammissibile per difetto di interesse l’azione proposta per impugnare il licenziamento. L’altro orientamento, invece, riconosce, anche in assenza dell’impugnazione della delibera di esclusione, la tutela normale che deriva dal giudizio dell’impugnazione sul licenziamento (nei casi in cui è stata considerata inefficace la delibera di esclusione).
Ciò posto, le Sezioni Unite ritengono che alla luce della novella della l. 142/2001 per effetto della l. 30/2003, il collegamento negoziale tra i due rapporti – associativo e lavorativo – nella fase estintiva abbia un carattere unidirezionale. La cessazione del rapporto di lavoro, quindi, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo, essendo ammissibile la figura del cd. “socio inerte” . Tale regola, tuttavia, non vale nel caso contrario, ovverosia nell’ipotesi in cui vi sia la cessazione del rapporto associativo in quanto quest’ultima trascina con sé ineluttabilmente quella del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che “il socio se può non essere lavoratore, qualora perda la qualità di socio, non può più essere lavoratore”.
La Suprema Corte ritiene, in ogni caso che il nesso di collegamento tra rapporto associativo e di lavoro, per quanto unidirezionale, consente di far emergere la rilevanza del rapporto di lavoro anche nella fase estintiva. Ne consegue che alla duplicità di rapporto può corrispondere la duplicità degli atti estintivi, in quanto ciascun atto colpisce un autonomo bene della vita: la delibera di esclusione lo stato di socio e il licenziamento il rapporto di lavoro. In nodo della questione risiede, quindi, negli effetti scaturenti dall’impugnazione degli atti estintivi. L’effetto estintivo del rapporto di lavoro derivante dall’esclusione dalla cooperativa impedisce, in mancanza di impugnativa della delibera che l’abbia prodotto, di conseguire il rimedio della restituzione della qualità di lavoratore.
Rimane, quindi, preclusa la tutela restitutoria, ovverosia la ricostituzione del rapporto di lavoro, nell’ipotesi in cui non venga impugnata anche la delibera di esclusione da socio della cooperativa; tuttavia ciò non esclude la possibilità di chiedere una tutela risarcitoria, qualora l’atto di licenziamento risulti illegittimo. Qualora si impugni il solo licenziamento, quindi, se non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione, resta però impregiudicata l’esperibilità di ottenere una tutela diversa da questa, ossia quella risarcitoria contemplata dall’art. 8 l. 604/66, sempre dovuta qualora il rapporto non si ripristini. Tale tutela, tuttavia, non travolge gli effetti della delibera di esclusione.
Avv. Francesca Frezza