Addio a Equitalia. Designata “erede universale” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione

Addio a Equitalia. Designata “erede universale” l’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Avv. Daniele Franzini A decorrere dal 1° luglio 2017 le società del Gruppo Equitalia sono cancellate d’ufficio dal registro delle imprese, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità delle attività di riscossione, è stato istituito un ente pubblico economico, denominato Agenzia delle Entrate-Riscossione, sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il passaggio al nuovo ente comporterà innanzitutto un cambiamento sotto il profilo formale, in quanto le cartelle di pagamento porteranno la firma dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Il nuovo ente si occuperà di gestire le cartelle esattoriali, le iscrizioni a ruolo e i procedimenti in corso. In materia di riscossione delle imposte sul reddito, che prevede in capo all’agente della riscossione la possibilità di pignorare direttamente il conto corrente, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 72 bis del D.p.r. 602/1973, introdotto dal D.L. 203/2005. La procedura di recupero permetterà prima di bloccare il conto corrente e poi di prelevare la somma spettante al creditore, riconoscendo la possibilità agli agenti della riscossione di accedere direttamente ai conti senza la necessità di autorizzazione del giudice. Tuttavia, con il passaggio all'Agenzia delle Entrate-Riscossione verranno introdotte delle garanzie maggiori per i debitori. Il nuovo ente della riscossione, infatti, potrà accedere direttamente all'archivio dei rapporti con gli operatori finanziari per verificare le giacenze sul conto corrente ma - a differenza del modus operandi posto in essere da Equitalia, la quale attivava il pignoramento su tutti i conti intestati e incassava il dovuto solo in seguito alle risposte delle banche sull’ammontare della giacenza – ora il pignoramento sarà promosso solo sul conto ove è disponibile la somma necessaria per coprire il debito. Il tutto nell’ottica di ovviare ad un sistema che generava, ad esempio, problemi di liquidità ai professionisti che si vedevano bloccato non solo il conto professionale, ma anche eventuali conti personali. Con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, invece, il conto bloccato sarà sempre e solo uno, lasciando, quindi, la possibilità di porre in essere altre operazioni e l'utilizzo senza vincoli delle altre disponibilità finanziarie. Relativamente alle sorte delle cartelle esattoriali pendenti con Equitalia, queste passeranno alla nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione. Per quanto concerne invece i rapporti processuali pendenti, l’art. 1, comma 3 del D.L. n. 193 del 2016, convertito dalla L. n. 225 del 2016 sembra chiaro nello stabilire che L'ente subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia di cui al comma 1 e assume la qualifica di agente della riscossione”. Tuttavia, l’interpretazione della norma ha originato due diverse orientamenti interpretativi. Secondo un primo orientamento, prevedendo la norma il subentro nei rapporti processuali, si dovrebbe concludere che si tratta di una vicenda evolutiva di uno stesso soggetto, per la quale non si pongono problemi di interruzione del processo. Secondo altra impostazione, invece, l'estinzione di un soggetto giuridico, avendo come effetto la perdita della capacità processuale, costituirebbe una causa tipica e ordinaria di interruzione del processo, che dovrebbe essere dunque riassunto. In realtà appare preferibile la teoria del subentro automatico senza necessità di interruzione del processo alla luce della nota del Ministero della Giustizia del 7 giugno scorso, che - richiamando la previsione di cui all’art. 1, comma 3 del D.L. 193/2016 - ha indicato “anche ai fini delle comunicazioni/notificazioni di cancelleria e dell’allineamento del Registro PP.AA” l’ indirizzo PEC del nuovo ente (protocollo@pecagenziariscossione.gov.it).
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