Viola il diritto all'oblio riproporre in Tv il vecchio filmato di un'intervista negata

Viola il diritto all'oblio riproporre in Tv il vecchio filmato di un'intervista negata
Avv. Flaviano Sanzari Rimettere in onda a distanza di 5 anni un filmato in cui un noto personaggio pubblico rifiuta in modo perentorio un'intervista viola il suo diritto oblio. Un diritto che può cedere il passo a quello di cronaca solo se il fatto narrato riacquista attualità, inserendosi in un dibattito di pubblico interesse, dal punto di vista sociale, culturale, scientifico ecc. Così si è pronunciata la Corte di Cassazione nella causa tra il noto cantautore Antonello Venditti e la Rai che, nel programma “La vita in diretta” aveva rimandato in onda, a distanza di anni, il no secco del cantante a farsi intervistare, al solo scopo di inserirlo ai vertici della classifica dei personaggi più scorbutici e antipatici. Bollandolo anche come artista sul “viale del tramonto”. La Cassazione coglie l'occasione per ripercorrere la giurisprudenza interna e sovranazionale, per ricordare che la violazione del diritto all'oblio può ritenersi legittima in situazioni del tutto differenti da quella esaminata. La Suprema Corte sottolinea che l'esigenza è quella di mettere sul piatto della bilancia due diritti fondamentali: quello di cronaca, posto al servizio dell'interesse pubblico all'informazione e quello della persona a che certe vicende della sua vita cadano nel “dimenticatoio”, perché ormai prive del carattere dell'attualità. Nello specifico, non c'è ragione per dare prevalenza al primo anziché al secondo, posto che non era riscontrabile alcun apprezzabile ed attuale interesse pubblico a che quell’episodio venisse riproposto ai telespettatori e la notorietà del personaggio non basta a giustificare il sacrificio del diritto all'oblio.
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