Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole

Garante privacy: via libera alle nuove modalità di verifica del green pass nelle scuole
Il Garante per la protezione dei dati personali, il 31 agosto scorso, in via d'urgenza, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che introduce modalità semplificate di verifica del green pass del personale scolastico, alternative a quelle ordinarie che prevedono l'uso dell'App VerificaC19, che rimane comunque utilizzabile.
Finalità del parere del Garante

Lo schema di decreto concernente Misure recanti modifiche ed integrazioni alle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “ Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 ” recepisce le indicazioni fornite dal Garante Privacy nell'ambito delle interlocuzioni informali e delle riunioni con i membri del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute, al fine di assicurare il corretto adempimento degli obblighi in materia di green pass per il personale scolastico ed il rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, nonché di evitare conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo.

Modalità di verifica della certificazione verde

In particolare, le istituzioni scolastiche, in qualità di datori di lavoro, si limiteranno a verificare - attraverso il Sistema informativo dell'istruzione-Sidi e la Piattaforma nazionale-DGC - il mero possesso del green pass Covid-19 da parte del personale, trattando esclusivamente i dati necessari.

Il processo di verifica dovrà essere effettuato quotidianamente prima dell'accesso dei lavoratori in sede e dovrà riguardare solo il personale per cui è prevista l'effettiva presenza in servizio nel giorno della verifica, escludendo chi è assente per specifici motivi, quali, ad esempio, per ferie, permessi o malattia.

Il trattamento dei dati raccolti

A seguito dell'attività di verifica del green pass, i soggetti tenuti al controllo potranno raccogliere solo i dati strettamente necessari all'applicazione delle misure previste in caso di mancato rispetto degli obblighi sul green pass.

Il trattamento dovrà essere effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, di limitazione delle finalità, di minimizzazione, nonché della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Il ruolo assunto dai soggetti coinvolti nel trattamento di dati personali in questione dovrà essere correttamente individuato, in relazione alle specifiche finalità perseguite, anche al fine di assicurare la trasparenza nei confronti degli interessati.

Il personale della scuola interessato al processo di verifica, inoltre, dovrà essere opportunamente informato dall'istituzione scolastica di appartenenza sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale.

Le misure di sicurezza da adottare

Particolare attenzione è stata posta anche sulle misure di sicurezza da adottare. I soggetti tenuti ai controlli potranno accedere, in modo selettivo, ai soli dati del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche di propria competenza. Per evitare eventuali abusi, le operazioni di verifica del possesso delle certificazioni Covid-19 da parte dei soggetti tenuti ai controlli saranno oggetto di registrazione in appositi log (conservati per dodici mesi), senza conservare traccia dell'esito delle verifiche però.

 

Avv. Flaviano Sanzari

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