Sono valide le condizioni generali conoscibili con un link

Sono valide le condizioni generali conoscibili con un link
La Corte di Cassazione a sezione unite, con l’ordinanza n. 21622/2017, ha chiarito un punto piuttosto importante con riferimento ad una best practice affermatasi soprattutto nell’ambito del commercio elettronico ovvero se possano considerarsi valide le previsioni contrattuali contenute nelle condizioni generali laddove queste siano raggiungibili dal destinatario solamente tramite un link ad una pagina web (nel caso di specie si è trattato della proroga di giurisdizione che individua il tribunale competente a decidere delle controversie contrattuali). Al riguardo, infatti, l’art. 10, co. 3 della direttiva sul commercio elettronico (n. 2000/31/CE recepita in Italia con il D.lgs. 70/2003) stabilisce che “[l]e clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in un modo che gli permetta di memorizzarle e riprodurle”, senza tuttavia individuare quale sia nello specifico tale modo. Negli anni immediatamente successivi al recepimento della direttiva, la prassi si è affidata a supporti quali - floppy disk prima e cd poi - nei quali erano riportate le condizioni generali di contratto. La memorizzazione delle condizioni generali nasce dalla necessità di garantirne sempre ed in maniera inequivocabile la conoscibilità, principio, peraltro, già presente nel nostro codice civile che, all’articolo 1341, subordina l’efficacia delle condizioni generali alla loro conoscibilità da parte della controparte contrattuale. Ora, la questione riguarda essenzialmente la possibilità o meno di memorizzare e riprodurre le condizioni generali contenute in una pagina web dal momento che il rischio è che tali condizioni vengano modificate o che alcune previsioni vengano modificate/inserite dopo la conclusione del contratto. Al riguardo, la Suprema Corte ha richiamato un precedente piuttosto esplicito della Corte di giustizia dell’UE (C322/14, Cars on the web), la quale ha affermato come “la procedura di accettazione mediante ‘clic’ delle condizioni generali di un contratto di vendita […] concluso elettronicamente, […] costituisc[a] una comunicazione elettronica che permette di registrare durevolmente” il testo delle condizioni generali “allorché consente di stampare e di salvare il testo di dette condizioni prima della conclusione del contratto”. Chiarito il punto - e stante quindi la possibilità di rinviare alle condizioni contrattuali tramite link - è tuttavia da segnalare come sia sempre e comunque necessario che il destinatario delle condizioni generali ne legga e ne accetti il contenuto (l’accettazione essendo comunque insita nel richiamo operato alle stesse). Oltre a ciò quindi, a beneficio della certezza delle regole che definiscono e regolano il rapporto tra le parti, è utile predisporre sempre l’invio delle condizioni generali come allegato alla mail con la quale si dà atto della conclusione del contratto.
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