Usura e verifica del superamento del tasso soglia

Usura e verifica del superamento del tasso soglia
Avv. Daniele Franzini Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura è scorretta la pretesa di sommare tasso corrispettivo e tasso di mora dal momento che gli interessi moratori nel caso di inadempimento si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi. Ciò anche nel caso in cui il tasso di mora sia determinato applicando una maggiorazione percentuale sull’interesse corrispettivo perché tale aspetto assume rilievo solo sotto il profilo della modalità adottata per la quantificazione del tasso. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sezione I civile, con la sentenza n. 1906/2017, pubblicata il 16.2.2017. In assenza di rilevazioni specifiche del tasso effettivo globale medio (c.d. T.E.G.M.) per gli interessi moratori da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il vaglio di usurarietà di tale categoria di interessi resta circoscritto alla dimensione soggettiva dell’usura quando si dimostri, ai sensi dell’art. 644 cp, che detti interessi siano stati pattuiti in maniera tale da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore. Deve, invece, escludersi qualunque valutazione di carattere oggettivo per sforamento del tasso soglia. Del tutto arbitraria, ai fini della verifica dello sforamento del tasso soglia d’usura da parte del tasso effettivo di mora (c.d. T.E.MO.), è la pratica di ipotizzare ritardi nei pagamenti che non abbiano alcun riscontro nei fatti di causa, così come è errato parametrare la quota di interessi moratori alla quota capitale della rata tardivamente onorata e non al capitale residuo al momento del pagamento, con l’effetto di individuare un tasso di mora nettamente superiore a quello effettivamente applicato. La penale per anticipata estinzione del mutuo non va computata nel TEG in quanto questa non costituisce un onere collegato all’erogazione del credito ma riguarda piuttosto una fase successiva e eventuale, ossia la risoluzione anzitempo del rapporto, volta a indennizzare la parte mutuante della perdita del lucro discendente dalla mancata corresponsione degli interessi originariamente programmati. Non comporta anatocismo la pattuizione di un piano di ammortamento alla francese, ossia mediante la previsione di rate di importo costante, ciascuna delle quali composta di una quota di capitale e una quota di interessi. Ciò in quanto in ciascuna rata la quota di interessi è calcolata non sull’intero importo mutuato ma sulla sola quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti. Non comporta anatocismo l’addebito di interessi moratori su rate non tempestivamente pagate, comprensive anche della quota di interessi corrispettivi. Ciò a condizione che sugli interessi moratori così calcolati non siano calcolati interessi.
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