Usura sopravvenuta. Intervengono le Sezioni Unite

Usura sopravvenuta. Intervengono le Sezioni Unite
Avv. Daniele  Franzini Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della clausola di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017. Nel caso di specie, una società convenne in giudizio una banca per sentir dichiarare nulla la previsione del tasso d'interesse del 7,75 % fisso semestrale, contenuta nel mutuo decennale di 14 miliardi di lire concluso con la convenuta, perché detto tasso era superiore al tasso soglia determinato secondo le previsioni dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, in materia di usura, entrata in vigore nel corso del rapporto. Chiese, conseguentemente, la condanna della convenuta al rimborso degli interessi già riscossi, dovendo il mutuo considerarsi gratuito, o comunque al rimborso della parte di tali interessi eccedente il tasso legale o quello ritenuto giusto, nonché al risarcimento dei danni, anche morali, conseguenti al reato di usura commesso dalla banca, rifiutatasi di rinegoziare il tasso a seguito dell'entrata in vigore della Legge suindicata. La convenuta resistette ma il Tribunale di Milano accolse la domanda, condannando la banca al rimborso degli interessi riscossi per la parte eccedente il tasso soglia. La sentenza di primo grado fu integralmente riformata dalla Corte d'appello su impugnazione della banca soccombente. Il successivo ricorso venne assegnato alle Sezioni Unite essendo stato rilevato un contrasto di giurisprudenza sulla questione dell'incidenza del sistema normativo antiusura, introdotto dalla richiamata legge 108/1996, sui contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore. La questione consisteva, più precisamente, nel chiarire quale fosse la sorte della pattuizione di un tasso d'interesse che, a seguito dell'operatività del meccanismo previsto dalla stessa legge per la determinazione della soglia oltre la quale un tasso era da qualificare usurario, si rivelasse superiore a detta soglia. Si determinarono due orientamenti nella giurisprudenza delle sezioni semplici della Corte di Cassazione. Un primo orientamento (da ultimo: Cass. Sez. 1^ 19/1/2016, n. 801) dava alla questione della configurabilità dell'usura sopravvenuta risposta negativa. Ciò in quanto la norma d'interpretazione autentica attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione del tasso convenzionale come usurario, al momento della pattuizione dello stesso e non al momento del pagamento degli interessi; cosicchè deve escludersi che il meccanismo dei tassi soglia previsto dalla richiamata legge sia applicabile alle pattuizioni di interessi stipulate in data precedente la sua entrata in vigore, anche se riferite a rapporti ancora in corso a tale data. In altre decisioni, al contrario, veniva affermata l'incidenza della nuova legge sui contratti in corso alla data della sua entrata in vigore (da ultimo Cass. Sez. 1^ 17/8/2016, n. 17150). E' avviso delle Sezioni Unite che debba darsi continuità al primo dei due orientamenti giurisprudenziali sopra richiamati, che nega la configurabilità dell'usura sopravvenuta, essendo il giudice vincolato all'interpretazione autentica degli 'artt. 644 c.p. e 1815 c.c., comma 2, come modificati dalla L. n. 108/1996; interpretazione della quale la Corte costituzionale ha escluso la sospetta illegittimità, per violazione degli artt. 3, 24, 47 e 77 Cost., con la sentenza 25/02/2002, n. 29, e della quale non può negarsi la rilevanza per la soluzione della questione in esame. E' priva di fondamento, infatti, la tesi della illiceità della pretesa del pagamento di interessi a un tasso che, pur non essendo superiore, alla data della pattuizione (con il contratto o con patti successivi), alla soglia dell'usura definita con il procedimento previsto dalla L. n. 108/1996, superi tuttavia tale soglia al momento della maturazione o del pagamento degli interessi stessi.
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