Transazione fiscale: l’omologazione forzosa

Transazione fiscale: l’omologazione forzosa
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 24 agosto 2021, n. 118 recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, è stata introdotta la nuova procedura di composizione negoziata rivolta al risanamento delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.
Cos’è la transazione fiscale

La transazione fiscale costituisce una procedura “di mediazione” tra fisco e contribuente, che consente l’estinzione del debito con il pagamento in misura ridotta o dilazionata. Con la pubblicazione in G.U. del Decreto Legge 118/2021 è stata definitivamente introdotta la modifica agli artt. 180, 182-bis e 183-ter della legge fallimentare che consente di ottenere l’omologazione di proposte di concordato ed accordi di ristrutturazione anche senza l’adesione dell’Amministrazione finanziaria.

Le novità introdotte con il D.L. 118/2021

Di fatto la riforma consente alle imprese oberate da debiti fiscali e contributivi di ottenere l’omologazione da parte del Tribunale di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione, anche in mancanza di adesione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il Tribunale, dunque, può omologare forzosamente la transazione fiscale e contributiva anche a seguito del rigetto della relativa proposta manifestato attraverso il voto contrario. L’adesione del Fisco e degli enti previdenziali alla proposta di transazione formulata nell’ambito di un accordo di ristrutturazione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della relativa domanda. Ne discende che, trascorso inutilmente tale termine, il Tribunale può omologare forzosamente la transazione. Il cram down ha lo scopo non tanto d’indurre il creditore pubblico ad esprimersi, quanto, piuttosto, di evitare immotivate resistenze alla soluzione conciliativa.

Conclusioni

Le ragioni dell’intervento legislativo sono da ricercare nella volontà di facilitare le procedure concordatarie, nella consapevolezza che spesso l’inerzia opera come uno ostacolo a quei progetti che rappresentano valide alternative alla liquidazione.

Avv. Michela Chinaglia e Dott.ssa Micol Marino

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