Una transazione su crediti di lavoro deve essere sempre essere formalizzata in sede protetta

Una transazione su crediti di lavoro deve essere sempre essere formalizzata in sede protetta
La Corte di cassazione con ordinanza n. 27940 del 23 novembre 2017 ha affermato che “se è vero che la ratio dell’art. 2113 c.c., risiede nella tutela della parte contrattualmente debole del rapporto di lavoro, è del pari vero che la norma in oggetto non consente al giudice di valutare volta per volta se e in che misura tale condizione di debolezza sia venuta meno”. Il caso riguarda un lavoratore al quale la Corte d’appello di Reggio Calabria, in totale riforma della sentenza n. 1483/09 del Tribunale di Palmi (di parziale accoglimento), rigettava integralmente la domanda tesa ad ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento di un importo a titolo di differenze retributive spettantigli in ragione del superiore inquadramento contrattuale riconosciutogli dalla precedente sentenza emessa dallo stesso Tribunale di Palmi. Secondo i giudici d’appello la domanda del lavoratore era preclusa da una transazione sul medesimo titolo intervenuta fra le parti posteriormente alla suddetta sentenza. Tale transazione – sempre secondo la Corte di merito – non era impugnabile ex art. 2113 c.c., avendo ad oggetto diritti ormai accertati giudizialmente rispetto ai quali era da considerarsi venuta meno la situazione di debolezza contrattuale del lavoratore, con conseguente inapplicabilità della citata norma codicistica, considerato altresì il carattere disponibile del diritto alle differenze retributive. La Corte di Cassazione, a cui ricorreva il dipendente, richiamando un proprio specifico precedente, ha accolto il ricorso promosso. Nell’annullare la decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria sul rilievo che l’accertamento del diritto attraverso una sentenza non determina il venir meno dello stato di debolezza contrattuale che giustifica il modello di tutela previsto dall’art. 2113 c.c., la Cassazione ha altresì affermato che  non è ammesso in capo al magistrato un controllo caso per caso di una concreta situazione di debolezza contrattuale del lavoratore al fine di valutare la necessità di una transazione formalizzata ai sensi dell’art. 2113 c.c. D’altra parte la presenza di un titolo giudiziale non esclude la possibilità che per timore un lavoratore rinunci ad avvalersi della formula esecutiva per recuperare il proprio credito.
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