Avv. Flaviano Sanzari
Il titolo può assumere una valenza diffamatoria che prescinde dal contenuto dell’articolo cui si riferisce. Esso, infatti, è in grado di orientare il lettore e di trasmettergli un’informazione compiuta, a maggior ragione quando è caratterizzato da espressioni forti e lapidarie e tenendo conto della propensione dell’utente ad una lettura sommaria del contenuto dell’articolo.
La Corte di Cassazione Penale, con la sentenza n. 6110 depositata lo scorso 7 febbraio, in sostanza ribadisce, da un lato, un principio ormai consolidato – quello per cui il titolo di un articolo giornalistico è in grado di rivestire autonoma valenza diffamatoria – e, dall’altro, fonda la propria decisione anche sulla figura del "lettore frettoloso" – ossia, colui che si sofferma sulle parti graficamente più accattivanti dell’articolo e che omette di leggerne il contenuto, senza alcun approfondimento del contenuto – invero già recepita dalla giurisprudenza della Corte, che sottolinea la necessità di vagliare i titoli, ma anche l’esposizione grafica delle singole componenti dell’articolo, al fine di valutare se una lettura che si limiti ai passaggi maggiormente evidenziati possegga un’autonoma portata diffamatoria.
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