Telemarketing indesiderato: sanzioni dal Garante Privacy per Fastweb

Telemarketing indesiderato: sanzioni dal Garante Privacy per Fastweb
Conclusa l'istruttoria avviata dal Garante per la protezione dei dati personali a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami di utenti che lamentavano telefonate promozionali di servizi di telefonia e internet offerti da Fastweb effettuate senza il loro consenso. L'Autorità ha ordinato a Fastweb il pagamento di una sanzione di oltre 4 milioni di euro per aver trattato in modo illecito i dati personali di milioni di utenti a fini di telemarketing.
Fastweb e il telemarketing indesiderato

Pratica nota alla Società, la quale, proprio per tali ragioni, è stata nel corso degli ultimi dieci anni destinataria di diverse misure prescrittivi e inibitorie, nonché di numerose sanzioni amministrative.

Per rendersi conto dei numeri basti pensare che fino a questo momento sono pervenute all'Autorità più di 236 segnalazioni e che, se si potrebbe anche avere i reclami presentati ai sensi dell'art. 77 del GDPR, il Garante ha aperto, complessivamente, nel corso degli ultimi due anni a partire dall'entrata in vigore del Regolamento, 283 fascicoli nei confronti di Fastweb, in massima parte riguardanti le attività di telemarketing e di invio di messaggi promozionali da parte o per conto della Società.

Le motivazioni del Garante

Esaminati i riscontri forniti dalla Società, il Garante ha contestato a Fastweb plurime violazioni del GDPR.

In particolare, ad avviso dell'Autorità, Fastweb non ha provveduto ad implementare opportuni sistemi di controllo della “filiera” di raccolta dei dati personali fin dal momento del primo contatto del potenziale cliente, idonei a escludere con certezza che da chiamate promozionali illecite o indesiderate siano state realizzate attivazioni di servizi o sottoscrizioni di contratti poi confluiti nei database di Fastweb.

Il Garante, inoltre, contesta le modalità di attivazione, di rilascio dell'informativa e di revoca del servizio “ Call me back ”. La Società, infatti, non ha predisposto un'informativa ad hoc in relazione a tale servizio: l'avviso sintetico inserito in prossimità del tasto di attivazione del servizio, si limitava ad avvisare l'utente che, attivandolo, egli avrebbe prestato il proprio “ il consenso al trattamento dei dati personali per ricevere contatti telefonici sulle offerte Fastweb esclusivamente nelle fasce orarie […] indicare ”.

Infine, meritevole di menzione la contestazione circa l'inidoneità della base giuridica del relativo interesse per le attività di marketing perché, in questi casi, le attività promozionali venivano effettuate in partnership con un altro soggetto e non potevano essere ricomprese né fra quelle compatibili con l 'originario scopo della raccolta (l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte), né fra quelle per le quali può essere utilizzata la base giuridica dell'interesse.

Conclusioni

Tenuto conto degli illeciti riscontrati il Garante ha applicato una sanzione di 4.501.868,00 euro, ordinando a Fastweb di adeguare i trattamenti in materia di telemarketing in modo da prevedere e comprovare che l'attivazione di offerte e servizi e la registrazione di contratti avvenga solo a seguito chiamate effettuate dalla rete di vendita attraverso numerazioni telefoniche censite e iscritte al Roc.

Fastweb infine non potrà più utilizzare i dati contenuti nelle liste anagrafiche fornite da partner terzi, senza che questi ultimi abbiano acquisito un consenso specifico, libero e informato dagli interessati alla comunicazione a terzi dei propri dati.

 

Avv. Marta Cogode

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